Fondo economale, irregolarità del conto per prassi interne non formalizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 278 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile è irregolare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., quando la gestione del fondo economale si svolge in assenza di una disciplina regolamentare puntuale e sulla base di prassi operative non formalizzate e di impostazioni tecniche del sistema informativo gestionale. L’irregolarità del conto non implica automaticamente la condanna dell’agente, che va valutata alla luce del contesto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione. Il deposito del conto si perfeziona con la trasmissione telematica al sistema della Corte e non con la sottoscrizione digitale di singoli documenti. La mancanza di un formale provvedimento di parificazione non preclude l’esame del conto quando una prassi amministrativa ne supplisca in via sostanziale l’inadempimento. Il rifiuto dell’oscuramento dei dati è giustificato quando la sentenza non contiene dati sensibili né incide su diritti personalissimi.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’esercizio 2018 (periodo 01.01.2018-31.03.2018) presentato dall’economo di un ateneo veneto per la gestione del fondo economale dipartimentale, depositato in data 19 novembre 2019. Il magistrato istruttore, con relazione n. 617/2024 del 19.11.2024, ha segnalato plurime criticità: conto non sottoscritto dall’agente, assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, rimborsi di spese eccedenti la competenza del centro di spesa, violazione del principio di annualità, acquisti di valori bollati non rendicontati separatamente, rimborsi di spese non ammissibili e gravi carenze nelle modalità di redazione del documento contabile.

Il magistrato istruttore ha quindi chiesto di sottoporre il conto al giudizio della Sezione, non consentendo le irregolarità riscontrate la dichiarazione di regolarità e il discarico dell’agente. Nel giudizio si è costituita la difesa dell’agente, che ha eccepito l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e ha chiesto l’oscuramento dei dati personali.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di estinzione fondata sull’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO emerge che la resa del conto è avvenuta tramite SIRECO solo in data 19 novembre 2019. La diversa data del 13 novembre 2019, invocata dalla difesa, coincide con la mera sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non con il perfezionamento del deposito, che ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. costituisce l’agente in giudizio. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine non risulta decorso.

Supera poi ogni perplessità di improcedibilità la verifica sulla sottoscrizione del conto e sulla parificazione. Il conto, costituito dalla stampa del registro estratta dal sistema gestionale U-GOV, è sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza, responsabile del procedimento di deposito dei conti; l’agente ha a sua volta sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Quanto alla parificazione, l’acquisizione del decreto dirigenziale n. 2741 del 26 luglio 2019 e la relazione del Collegio dei revisori dimostrano che una prassi amministrativa ha supplito in via sostanziale all’adempimento formale.

Nel merito, il Collegio accerta che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Le criticità sono ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate. Il regolamento di ateneo, all’art. 64, disciplinava la gestione del fondo in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso. La gestione si è quindi attenuta a circolari interne, confluite solo in parte nel regolamento adottato con D.R. n. 53/2021.

Elemento centrale è il sistema informativo U-GOV, che non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle operazioni: i dati contabili analitici restavano accessibili solo tramite il documento gestionale, le descrizioni delle spese erano generiche o aggregate e i beneficiari spesso indicati con l’anagrafica “Soggetti diversi”. I reintegri avvenivano in modo eclettico, sulla base di rendicontazioni predisposte dallo stesso agente e approvate con la sottoscrizione degli ordinativi, sfuggendo a qualsiasi controllo preventivo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’esigenza di strumenti agili per spese minute e urgenti va bilanciata con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo. L’adozione di strumenti gestionali deve garantire la piena tracciabilità della spesa. Poiché il caso riguarda un esercizio antecedente al regolamento specifico del 2021, la responsabilità dell’agente va valutata alla luce del contesto complessivo in cui ha operato in coerenza con l’assetto predisposto dall’amministrazione. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità della gestione senza condanna dell’agente, demandando agli organi dell’ateneo l’adempimento degli obblighi di legge, e respinge l’istanza di oscuramento non essendo specificati i motivi e non contenendo la sentenza dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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