Conto giudiziale improcedibile senza attestazione di parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 65 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’attestazione di parifica costituisce condizione processuale per l’esame del conto giudiziale. La parificazione è dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’Amministrazione. Il conto trasmesso privo di tale attestazione è improcedibile, non potendo il Collegio procedere al suo esame in difetto del presupposto previsto dagli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del c.g.c., nonché dall’art. 618 del R.D. n. 827 del 1924. Il visto di regolarità opera come condizione per l’esame del conto ai sensi dell’art. 140, comma 1, del c.g.c.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale dell’economo di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2021. Il conto è stato reso dal Segretario generale reggente, in sostituzione del soggetto che vi era tenuto, assente da lungo periodo per motivi di salute.

Con relazione n. 19/2025 il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., evidenziando che il conto doveva ritenersi improcedibile perché privo dell’attestazione di parifica. Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità segnalate dal magistrato istruttore, ha chiesto dichiararsi improcedibile il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale trasmesso privo dell’attestazione di conformità con le scritture detenute dall’Amministrazione. La questione attiene alla sussistenza del presupposto processuale che legittima l’esame del conto.

La Corte muove dalla qualificazione della parificazione. Richiamando le Sezioni Riunite in sede consultiva, delib. n. 4/2020, ne individua la natura di dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’Amministrazione. Non si tratta dunque di un adempimento formale, ma di un elemento che comprova la corrispondenza tra il rendiconto e la contabilità dell’ente.

Da tale qualificazione discende la funzione processuale dell’attestazione. Il Collegio richiama la Sez. giurisd. Veneto n. 92 del 2022, secondo cui il visto di regolarità costituisce condizione per l’esame del conto ai sensi dell’art. 140, comma 1, del c.g.c. La giurisprudenza contabile conferma così che l’attestazione opera come presupposto, e non come mero requisito documentale successivo.

Il Procuratore regionale aveva richiamato gli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del c.g.c., oltre all’art. 618 del R.D. n. 827 del 1924, quali fonti del presupposto processuale. In assenza dell’attestazione di parifica, il giudizio di conto non può essere instaurato utilmente: il conto è improcedibile.

Da qui la declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale in epigrafe, con assenza di statuizione sulle spese. La decisione non entra nel merito della gestione, restando assorbita dalla rilevata carenza del presupposto processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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