Incarichi legali in ente dissestato di competenza dell’OSL (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 250 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel dissesto dell’ente locale, il conferimento di incarichi legali relativi a contenziosi formalizzati nell’anno successivo al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma conseguenti in via diretta e immediata a fatti e atti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, spetta in via esclusiva all’organo straordinario di liquidazione. L’OSL è titolare di un potere amministrativo derogatorio, un microsistema extra ordinem, coerente con il potere di transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali relative ai debiti di cui all’art. 254, comma 3, del Tuel. Ne consegue che gli incarichi sono conferiti dall’OSL e gravano sulla gestione separata, con copertura a carico della massa attiva. Il corrispettivo del professionista incaricato dall’OSL non è soggetto alla procedura di liquidazione dei debiti pregressi e non subisce decurtazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune siciliano, dopo aver dichiarato il dissesto finanziario nel dicembre 2024, ha rivolto alla Sezione di controllo quattro quesiti sul riparto di competenze tra OSL e organi della gestione ordinaria in materia di incarichi legali.
Il primo quesito riguarda la competenza ad adottare atti di conferimento per contenziosi formalizzati nell’anno successivo al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ma derivanti da fatti di gestione pregressi, e la modalità di gestione in caso di necessità di appellare una sentenza. Il secondo chiede se l’incarico debba essere conferito direttamente dall’OSL o dall’ente con copertura a carico della massa passiva. Il terzo verte sulla limitazione della copertura alle spese maturate in costanza di dissesto. Il quarto concerne l’eventuale decurtazione delle competenze dei legali.
La Motivazione della Corte
La Sezione scrutinа anzitutto l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo, alla luce dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La funzione consultiva è limitata alla materia della contabilità pubblica e richiede i requisiti di generalità e astrattezza, oltre all’assenza di interferenza con le funzioni giurisdizionali. La Corte ribadisce che non può trasformarsi in organo di consulenza generale né partecipare all’amministrazione attiva.
Sul primo quesito il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 252, comma 4, del Tuel e la disposizione di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, convertito con legge n. 140/2004. La Sezione aderisce all’orientamento cd. sostanziale, fatto proprio dalla Sezione delle autonomie n. 21/2020: sono attratte nella gestione dell’OSL le passività insorte anche dopo la dichiarazione di dissesto, ma espressione di fatti occorsi anteriormente.
La Corte valorizza i poteri organizzatori dell’OSL ex art. 253 del Tuel e il potere di transigere vertenze ex art. 254, comma 7, del Tuel. Ne deriva che l’organo competente per gli incarichi legali in esame è l’OSL, in via esclusiva, quale titolare del potere amministrativo sui debiti attribuiti alla sua responsabilità. Non osta la disciplina regionale sul riparto di competenze, operando un microsistema extra ordinem derogatorio. Il secondo sub-quesito, sulla modalità di appello, è dichiarato inammissibile per estraneità alla contabilità pubblica.
Sul secondo quesito, gli incarichi legati a fatti rientranti nella competenza dell’OSL sono conferiti direttamente da quest’ultimo e gravano sulla gestione separata, con copertura a carico della massa attiva individuata dall’OSL stessa. Sul terzo, il potere derogatorio è delimitato temporalmente dall’insediamento dell’OSL al completamento delle operazioni di cui all’art. 256 del Tuel; richiamando Sez. Contr. Puglia n. 23/2020/PAR, la Corte conferma che la parcella intervenuta entro l’approvazione del rendiconto ricade nella competenza liquidatoria. Cessata la separazione dei bilanci, valgono i principi del paragrafo 5 dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.
Sul quarto quesito, il corrispettivo del professionista incaricato dall’OSL costituisce spesa della gestione O.S.L., soggetta a rendicontazione, e non è soggetto alla procedura di liquidazione dei debiti pregressi. L’art. 254 del Tuel non richiama i debiti della gestione liquidatoria, e l’art. 256, comma 6, del Tuel include nel piano di estinzione solo le passività accertate, non quelle sorte durante la gestione OSL. Le competenze possono dunque essere liquidate per intero.
Nota della Redazione
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