Parere negativo su acquisizione indiretta di partecipazione in società mista (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 109 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione, anche indiretta, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, D. Lgs. n. 175/2016, che richiede un’analitica motivazione in ordine alla necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria. La verifica della Corte non si riduce alla presa d’atto della rappresentazione istruttoria dell’ente, ma impone la completezza e l’affidabilità degli approfondimenti, anche in ragione della complessità dell’operazione. Non è sufficiente indicare un solo partner possibile senza una reale valutazione comparativa delle soluzioni alternative. L’acquisizione di una partecipazione in una società mista che gestisce un servizio pubblico locale presuppone lo svolgimento di una procedura a doppio oggetto, con la scelta contestuale del socio privato e l’affidamento del servizio. Un’operazione che, mediante meccanismi statutari e di governance, attribuisce a un socio privato il controllo di fatto di una società a partecipazione pubblica realizza una sostanziale cessione della direzione e della gestione a fronte dell’impiego di risorse della collettività.

Il Fatto

Il Comune istante ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare con cui ha approvato il progetto di rafforzamento della partnership industriale tra la società mista partecipata e un socio privato. Il progetto prevede un aumento di capitale deliberato con esclusione del diritto di opzione, da liberarsi mediante il conferimento di una partecipazione corrispondente al 45% del capitale di una neocostituita società veicolo, alla quale il socio privato ha conferito il proprio ramo d’azienda afferente alla gestione del servizio idrico integrato. L’operazione comporta anche l’adozione di un nuovo statuto della società mista.

L’ente ha dato atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e del preventivo esperimento della consultazione pubblica, quantificando la riduzione della propria quota di partecipazione. La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, D. Lgs. n. 175/2016, con la precisazione che il parere della Corte è condizione sospensiva degli effetti della deliberazione; il Comune ha dichiarato di voler procedere solo ove il parere confermi la fattibilità dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, rilevando che al controllo sono sottoposti i parametri della necessità della società per le finalità istituzionali, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché con la disciplina europea. Richiamata la delibera delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, la Corte conferma che la funzione, pur formalmente consultiva, sostanziale è di controllo: essa verifica la completezza e l’affidabilità delle stime dell’amministrazione, senza limitarsi ad avallare le valutazioni dell’ente.

Sul primo profilo, la Corte rileva l’inadempimento dell’onere di motivazione analitica. La documentazione non illustra né compara soluzioni alternative al rafforzamento della partnership con il socio privato. La delibera si limita a ritenere l’operazione realizzabile esclusivamente con quel partner, in continuità con una precedente gara, senza esplicitare le ragioni per cui le finalità istituzionali sarebbero raggiungibili solo in tal modo. La convenienza economica resta, pertanto, incomparabile, poiché manca il termine di raffronto. La Corte osserva, inoltre, che il rafforzamento societario è subordinato agli esiti aleatori di una futura gara, fuori dal controllo dei soci pubblici.

Sul secondo profilo, la Sezione rileva l’assenza di una gara a doppio oggetto. Nelle società miste che gestiscono servizi pubblici locali, la selezione del socio privato deve avvenire con procedura a evidenza pubblica avente contestualmente a oggetto la sottoscrizione della partecipazione e l’affidamento del servizio. Non sono ammissibili società miste generaliste, né l’acquisizione di un socio stabile senza confronto concorrenziale. La Corte richiama, sul punto, il Cons. Stato n. 5214/2010 e il TAR Lazio n. 7524/2018, evidenziando che l’assenza di confronto può far emergere profili di responsabilità amministrativo-contabile.

Sul terzo profilo, la Corte esamina la modifica della governance. Il nuovo statuto prevede un organo amministrativo a composizione non paritetica, con attribuzione al socio privato del potere di nomina dell’amministratore delegato e di un casting vote in caso di stallo. Tali meccanismi dimostrano che il controllo della società, oggi pubblica, è trasferito al socio privato, con la conseguente soggezione della società a direzione e coordinamento di quest’ultimo. La Corte richiama la delibera delle Sezioni riunite n. 11/SSRRCO/QMIG/2019 e la propria giurisprudenza in tema di controllo congiunto, ribadendo il dovere, e non la facoltà, per i soci pubblici di formalizzare strumenti coordinati di controllo.

L’operazione, conclude la Sezione, cederebbe la direzione e la gestione di una società a controllo pubblico a un soggetto privato: a fronte dell’impiego di risorse della collettività, i soci pubblici rinuncerebbero ai poteri gestionali e di controllo necessari a perseguire il fine pubblico di cura degli interessi delle comunità amministrate, per favorire il contrapposto fine di lucro del socio privato. Il parere è, pertanto, negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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