Approvazione del conto e discarico dell’agente contabile per irrilevanza delle irregolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 44 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente economo che abbia ottemperato all’ordine di ricompilazione del conto e alla produzione della documentazione giustificativa non incorre in responsabilità amministrativa quando le irregolarità residue siano di minima entità e la mancanza dei giustificativi sia ascrivibile all’irreperibilità degli atti presso l’amministrazione, determinata dal lungo tempo trascorso dalla gestione. La verifica giudiziale non si risolve in un riscontro formalistico della documentazione, ma valuta la complessiva regolarità della gestione economale e l’assenza di profili di danno non prescritti. In presenza di conto parificato in via amministrativa e di superamento delle contestazioni istruttorie, il giudice approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un comune, per l’esercizio 2011, resa da un agente economo. Il magistrato istruttore redige la relazione sui conti e la Sezione, all’esito dell’udienza dell’11 novembre 2021, con sentenza-ordinanza n. 90/2022 dichiara improcedibile il conto e non ammette a discarico l’agente contabile, ordinando la ricompilazione del conto e il deposito di specifica documentazione.

In riscontro, l’amministrazione comunale trasmette il conto ricompilato e parte della documentazione richiesta. All’udienza pubblica del 15 settembre 2022 il relatore illustra l’esito dell’esame, rilevando che alcune spese non trovano giustificazione e non risultano riconducibili all’utilizzo del fondo economale. Il Pubblico Ministero conferma la mancanza di documenti essenziali e l’irregolarità di talune spese, prospettando un supplemento di istruttoria, ma si rimette alle decisioni del Collegio in ragione del lungo tempo trascorso e della irreperibilità fisiologica di parte della documentazione, non addebitabile all’agente contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva anzitutto che l’agente contabile e l’amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto con la precedente pronuncia istruttoria: il conto relativo al periodo 1.1.2011/31.12.2011 è stato ricompilato e parificato in via amministrativa. Il presupposto dell’improcedibilità è dunque venuto meno, e il giudizio può proseguire verso la decisione di merito sul conto.

Sul piano sostanziale la Corte non nega la permanenza di talune irregolarità, ma ne valuta la portata. Esse sono ritenute in gran parte superabili per un duplice ordine di ragioni: la minima entità degli importi non giustificati e l’irreperibilità degli atti giustificativi, dovuta al lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione in esame. Il Collegio valorizza anche la circostanza che parte dei documenti risulti ormai illeggibile, come le ricevute su carta chimica, evenienza non imputabile all’agente.

Il passaggio decisivo è l’accertamento dell’assenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile. La Corte distingue quindi tra irregolarità documentali, pur residue, e responsabilità amministrativa in senso proprio: solo la seconda giustifica una condanna, e nel caso concreto non ne sussistono i presupposti. La verifica del giudice contabile non si esaurisce nel controllo cartolare dei giustificativi, ma investe la regolarità complessiva della gestione.

Su queste basi la Sezione, alla luce della documentazione prodotta, ritiene che il conto economale ricompilato possa essere approvato. Nel dispositivo dichiara pertanto il discarico dell’agente contabile per il periodo considerato, con pronuncia definitiva nel giudizio di conto. Nulla si statuisce per le spese, in coerenza con la natura del giudizio contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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