Giudizio di ottemperanza per la Carta del docente agli insegnanti precari (TAR Lombardia n. 3083 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina al resistente di darvi completa esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva agli adempimenti necessari. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione consolida la fondatezza della pretesa esecutiva. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ha dichiarato il suo diritto, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, al beneficio economico della Carta del docente, dell’importo annuo di euro 500,00, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero ad accreditare euro 2.000,00 oltre accessori.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, il Ministero è rimasto inadempiente. Il titolo è passato in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni dello Stato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la pretesa esecutiva è adeguatamente documentata e che l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. La difesa erariale si è costituita formalmente, senza contrastare l’inottemperanza.

L’accertamento si fonda sull’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La ricorrente aveva correttamente azionato il titolo, munito di efficacia esecutiva, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti che comportano obblighi di pagamento di somme da parte delle amministrazioni dello Stato.

Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il Tribunale ha precisato che la condanna riguarda esclusivamente la sorte capitale.

Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente dallo stesso delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta, adottando gli atti necessari, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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