Revoca nulla osta lavoro con termine integrazioni di natura ordinatoria (TAR Campania n. 4224 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore straniero è legittimato a impugnare la revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato, poiché il provvedimento incide direttamente sulla sua posizione di soggiorno regolare. Il termine di dieci giorni assegnato per la presentazione di osservazioni e documenti ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha natura ordinatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione è obbligata a valutare le integrazioni pervenute dopo la scadenza ma prima dell’adozione del provvedimento finale. È illegittimo il provvedimento di revoca che si fondi sull’asserita mancata produzione documentale, qualora la documentazione sia stata ritualmente trasmessa e l’atto conclusivo non dia conto delle ragioni del mancato accoglimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito della procedura “Decreto Flussi”, facendo regolare ingresso in Italia. Alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il funzionario dello Sportello Unico per l’Immigrazione non procedeva alla stipula, adducendo verbalmente problemi di natura reddituale, e caricava sul portale il preavviso di revoca, indicando come unico motivo l’incompletezza dell’asseverazione per l’omessa indicazione del numero di lavoratori in forza. Il datore di lavoro trasmetteva via PEC la documentazione integrativa; l’Amministrazione, ciononostante, adottava la revoca, affermando che gli interessati non avevano fatto pervenire alcuna integrazione. Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’errore sul presupposto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha disatteso l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa erariale: la revoca di un nulla osta già produttivo di effetti, come l’ingresso nel territorio, lede l’interesse primario dello straniero alla permanenza e alla instaurazione del rapporto di lavoro, radicando la legittimazione del lavoratore all’impugnazione.

Nel merito, il Collegio ha accolto l’assorbente primo motivo, rilevando che il provvedimento di revoca si fondava su un presupposto di fatto non veritiero: la documentazione integrativa era stata trasmessa con PEC all’indirizzo indicato dalla stessa Amministrazione un mese prima dell’adozione dell’atto finale, circostanza del tutto ignorata in motivazione.

La Corte ha precisato che la condotta integra una manifesta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone di dare ragione dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate. Il provvedimento impugnato non solo ometteva tale motivazione, ma negava addirittura l’esistenza delle integrazioni, configurando un radicale difetto di istruttoria.

Quanto alla tardività della produzione, il termine di dieci giorni ha natura ordinatoria: l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare i documenti acquisiti al procedimento prima della decisione finale. La documentazione trasmessa non sanava solo il vizio formale, ma forniva gli strumenti per la verifica sostanziale della capacità economica dell’impresa.

Il Collegio ha infine rilevato, in via conformativa, che la revoca di un nulla osta già efficace deve essere ancorata a vizi sostanziali e non a mere irregolarità sanabili, in ossequio ai principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento. La sentenza ha altresì disposto l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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