Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: condanna e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3084 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo quando il credito risulti documentato e l’inadempimento non sia contestato. L’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notifica del titolo. Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine fissato dal giudice, con nomina, per il caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta. La funzione commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non dà luogo a compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, e condanna il Ministero a mettere a disposizione la carta stessa o un altro equipollente. Il titolo è stato notificato in data 04.07.2024.
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria. L’Amministrazione è rimasta inadempiente e il termine dilatorio previsto dalla legge è decorso inutilmente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
La questione si inquadra nell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti: l’esistenza di un titolo esecutivo rappresentato dal giudicato, l’avvenuta notifica, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, un commissario ad acta nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, incaricato di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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