Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3066 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente valore di giudicato fa stato quanto all’an debeatur, ma non vincola il giudice amministrativo sulla esatta dimensione del credito. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione: l’importo del capitale residuo e degli interessi va verificato, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione di ottemperanza è ammissibile.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 3.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.
Poiché l’ente debitore non ha soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo. La pretesa fatta valere dalla ricorrente è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha poi precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la regola operativa: l’entità delle somme calcolata dalla creditrice non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi dovranno essere verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il TAR ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione nell’importo liquidato in dispositivo, determinato tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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