Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3064 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quanto al diritto di credito inadempiuto, non ha contenuto costitutivo, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto accertato dal titolo esecutivo. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere decorso prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo. Accertata l’inerzia dell’ente pubblico, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un Tribunale del Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta elettronica del docente, la somma di euro 500,00 per ciascun anno di riferimento, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. La pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione, che però non aveva provveduto al pagamento.
La creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo di ordinare all’ente di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l’amministrazione alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il giudice amministrativo precisa poi la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’importo calcolato dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, specie per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta quindi che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto: il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’ente resistente e assegna un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli oneri di registrazione, di copia e di notificazione. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
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