Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sul bonus docente (TAR Lazio n. 9060 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma deve limitarsi a verificarne la mancata esecuzione. Qualora l’amministrazione, decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, resti inerte, il ricorso per l’esecuzione del giudicato è fondato. In caso di persistente inadempienza, il collegio nomina fin da subito un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero all’adempimento in forma specifica.
Nonostante il passaggio in giudicato della decisione e la notifica nelle forme di legge, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente accertato la regolarità del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, nonché la sua notifica all’amministrazione resistente. Ha inoltre verificato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente, sottolineando che in sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato.
Il collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla decisione entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente.
Considerato il notevole numero di ricorsi simili, dovuti alla persistente inerzia dell’amministrazione nel corrispondere il bonus docente, il TAR ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero.
Nota della Redazione
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