Annullamento d’ufficio del silenzio-assenso e verificazione sulla discrasia urbanistica (TAR Marche n. 814 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La memoria di replica depositata oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a. non può essere utilizzata per prendere posizione sulla memoria di costituzione della parte resistente, atteso che la tardività della memoria di costituzione non influenza la scansione dei termini per le repliche quando questi possano essere rispettati. La verificazione è lo strumento istruttorio idoneo ad accertare la sussistenza di una discrasia tra le norme tecniche e gli elaborati grafici di un piano attuativo, nonché lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione, al fine di verificare la legittimità dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un punto vendita commerciale. Il Comune aveva adottato un provvedimento di diniego, avverso il quale la società aveva proposto ricorso, deducendo anche l’intervenuta formazione del titolo per silenzio-assenso. Successivamente, l’Amministrazione aveva annullato d’ufficio il permesso di costruire formatosi per silentium, ritenendolo in contrasto con la destinazione d’uso esclusiva ad “albergo” (sigla Trh) prevista dal Piano di Lottizzazione per l’area di intervento.
La società aveva quindi proposto motivi aggiunti, contestando la sussistenza del vincolo di destinazione esclusiva, deducendo una discrasia tra la parte normativa del Piano di Lottizzazione e gli elaborati grafici, e la decadenza dei vincoli per decorso del termine quinquennale. All’udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo, mentre la causa è rimasta pendente sui motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio formulata dal Comune, ritenendo che la verificazione da disporre avrebbe garantito il pieno contraddittorio tra le parti. Ha altresì escluso che la memoria di replica depositata dalla ricorrente potesse essere presa in considerazione, in quanto depositata tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a., richiamando il principio per cui la tardività della memoria di costituzione della parte resistente non incide sulla scansione dei termini per le repliche.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori, disponendo una verificazione avente ad oggetto molteplici profili tecnici e documentali. In particolare, il verificatore dovrà ricostruire il rapporto tra il “Piano Direttore”, la variante di PRG e il successivo Piano di Lottizzazione, accertare l’eventuale discrasia tra le norme tecniche e le rappresentazioni grafiche in merito alla destinazione del lotto, e verificare se la destinazione esclusiva ad albergo sia stata riportata nelle tavole “Usi del suolo e modalità di intervento” del PRG ovvero se risulti solo dalle “Prescrizioni Particolari” derivanti dal Piano Direttore.
La verificazione è stata estesa anche allo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione e alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli artt. 5.1.1.2 e 4.1.1.2, comma 4, delle NTA del PRG. Il Tribunale ha nominato verificatore il responsabile pro tempore del Settore Urbanistica della Regione Marche, con facoltà di delega, ponendo l’anticipo sul compenso provvisoriamente a carico della parte ricorrente nella misura di € 500,00.
Il Collegio ha infine fissato un articolato cronoprogramma per l’espletamento dell’istruttoria, con termini scadenzati per la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale, e ha rinviato il giudizio all’udienza pubblica del 25 marzo 2027.
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Nota della Redazione
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