Notifica digitale al difensore del provvedimento sul permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 2918 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La natura recettizia ex lege del provvedimento conclusivo del procedimento sul permesso di soggiorno non impedisce che l’accesso e la notifica dello stesso avvengano tramite il difensore munito di procura speciale, anche in via telematica, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 82/2005. L’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, che prescrive la consegna a mani proprie, non osta alla notifica digitale al procuratore legittimato. Il diniego opposto dall’amministrazione, fondato sulla sola esigenza della consegna a mani dell’interessato, conferma l’interesse del dominus del diritto a richiedere l’accesso per interposta persona. Resta fermo che la conoscenza acquisita mediante l’accesso non incide sulle decadenze e sulle decorrenze temporali connesse alla speciale disciplina della notifica.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 13.12.2023 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro tramite kit postale. In data 02.10.2025 la Questura comunicava l’avvenuta conclusione del procedimento e invitava l’interessato a recarsi presso un Commissariato di P.S. per la notifica di atti. Il 03.10.2025 l’istante chiedeva che gli atti fossero notificati telematicamente al domicilio digitale eletto, ossia lo studio del proprio difensore, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, del Codice dell’amministrazione digitale.

La Questura eccepiva di non poter procedere alla notifica digitale del provvedimento conclusivo, invocando l’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, che esige la consegna all’interessato. Il ricorrente adiva quindi il giudice amministrativo per ottenere l’accesso al documento tramite il proprio legale, deducendo la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e delle disposizioni in materia di amministrazione digitale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica l’istanza: essa non è una domanda di accesso in senso tecnico, ma la richiesta diretta all’amministrazione di esibire e rilasciare al difensore il provvedimento conclusivo già adottato e mai ritirato o notificato. L’eccezione dell’amministrazione, secondo cui l’atto doveva ancora essere notificato a mani dell’interessato, conferma anziché smentire l’interesse del dominus a richiedere l’accesso per interposta persona.

Il Tribunale richiama il orientamento del Consiglio di Stato, decisione n. 3241 del 2018, secondo cui il difensore può legittimamente richiedere e ottenere l’accesso al provvedimento conclusivo. La Corte di appello amministrativa ha precisato che l’utilizzo della rappresentanza per l’accesso all’atto non notificato non sottrae lo straniero dalle ulteriori conseguenze connesse al diniego.

Viene richiamata anche la Cons. Stato sentenza n. 5062 del 2020, che ha chiarito come restino ferme le decadenze e le decorrenze temporali previste dalla disciplina speciale, dovendosi fare riferimento, in caso di mancato ritiro, alla specifica disciplina della notifica e non alla conoscenza acquisita mediante l’accesso.

Il Collegio osserva che l’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999 prescrive la comunicazione mediante consegna a mani proprie, ma l’art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 82/2005 impone alle amministrazioni di comunicare con il cittadino tramite il domicilio digitale dichiarato. La natura recettizia del provvedimento non esclude che l’accesso avvenga tramite un procuratore speciale legittimato nei confronti dell’amministrazione procedente.

Il ricorso è pertanto accolto. In assenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla notifica, anche telematicamente al procuratore legittimato, del provvedimento conclusivo. La parziale novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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