Riconoscimento titolo sostegno estero: obbligo di valutazione concreta e misure compensative (TAR Lazio n. 2562 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel decidere sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in altro Stato membro, non può fondare il diniego sulla sola distinzione tra titoli ufficiali e “titoli propri” dell’università che li rilascia. Esso deve procedere a una valutazione in concreto del percorso formativo, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il diniego deve essere adeguatamente motivato: la radicale diversità tra i programmi va dimostrata e non affermata in modo apodittico. Ove il percorso estero presenti lacune, l’Amministrazione deve prevedere opportune e proporzionate misure compensative, valutandone l’idoneità a colmarle. Il principio opera anche quando non risulti applicabile la direttiva 2005/36/CE, in forza degli artt. 45 e 49 TFUE.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di un titolo formativo sul sostegno conseguito in Spagna, denominato Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo, rilasciato da un’università privata spagnola in collaborazione con una società e un centro di formazione.
Con decreto del 12 novembre 2024 il Ministero ha rigettato l’istanza. L’Amministrazione ha osservato che in Spagna la formazione sul sostegno è una professione regolamentata con titoli universitari specifici; il titolo consegnato dalla ricorrente, non essendo ufficiale ma “titolo proprio”, non sarebbe abilitante né riconoscibile. Il Ministero ha comunque operato un raffronto tra i due percorsi, concludendo per una sostanziale diversità e per incolmabili differenze. Il ricorso al TAR Lazio ha impugnato il diniego; la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1201/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso su una ragione assorbente: il provvedimento contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, rese proprio in materia di titoli di formazione sul sostegno conseguiti all’estero. Da quelle decisioni discende che il Ministero deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Ne deriva l’illegittimità del diniego fondato sulla differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri”. Il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso seguito all’estero abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia per l’accesso all’insegnamento sul sostegno, salva l’adozione di specifiche misure compensative ove necessarie.
Il Collegio esamina poi la motivazione del provvedimento, che ha ravvisato una diversità insanabile tra i due percorsi e una possibile disparità di trattamento. Tale valutazione, incentrata sulla supposta carenza delle conoscenze possedute dall’istante, appare motivata in modo non adeguato. La radicale diversità tra il percorso italiano e quello spagnolo risulta affermata su argomenti deboli, e il giudizio appare sostanzialmente apodittico: gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative — che potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio — non sia idonea a colmare le lacune della formazione estera, comunque incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.
La Corte richiama infine la giurisprudenza euro-unitaria, da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24. Anche fuori dall’ambito della direttiva, quando la situazione ricade negli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli nonché l’esperienza pertinente, procedendo a un confronto con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Gli stessi articoli non impongono di considerare un titolo non riconosciuto nello Stato di origine, ma lo Stato ospitante resta libero di tenerne conto nella valutazione comparativa.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento impugnato ai fini del riesame dell’istanza secondo i principi dell’Adunanza Plenaria e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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