Standard urbanistici pregressi e annullamento del PII che ne riduce la dotazione (TAR Lombardia n. 2979 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, contenuto nella scheda urbanistica del P.G.T., alla quota di standard pregresso recepisce gli obblighi di asservimento a verde pubblico previsti dalla convenzione di lottizzazione, pur decaduta, e non consente all’amministrazione di svincolare quelle aree dalla destinazione e dal nesso funzionale originariamente pattuiti. Il Programma Integrato di Intervento che riduca la dotazione di aree asservite a verde pubblico rispetto alla misura prevista e ne comprometta la concreta fruibilità da parte del quartiere beneficiario è illegittimo per violazione della disciplina sugli standard. L’interesse del consorzio alla realizzazione di tale dotazione è attuale e meritevole di tutela. È invece inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso l’atto endoprocedimentale di mera valutazione preliminare di fattibilità di un nuovo progetto.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente, costituito per gestire le obbligazioni derivanti dalla convenzione accessiva al piano di lottizzazione di un quartiere cittadino, lamenta che la dotazione di verde di quartiere, non reperibile all’interno del comparto, fosse stata assicurata mediante l’asservimento di aree situate in una zona di interesse sovracomunale. La convenzione di lottizzazione di tale comparto è decaduta, ma il P.G.T. approvato nel 2010 ha confermato la destinazione dell’area e la quota di standard pregresso. Con il ricorso introduttivo il consorzio ha impugnato la delibera con cui la Giunta comunale ha approvato la proposta di Programma Integrato di Intervento relativa a quel comparto, sostenendo che l’obbligo di asservimento non sarebbe stato assolto in termini di quantità e qualità delle aree, non fruibili dagli abitanti del quartiere.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato la delibera di valutazione favorevole di percorribilità di un nuovo progetto di trasformazione sportiva della stessa area. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per l’inefficacia della convenzione e per l’avvenuta novazione dell’obbligo a opera del P.G.T.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità originaria. La scheda urbanistica del comparto prevede una dotazione minima di aree e servizi generali con esplicito riferimento allo standard pregresso di mq. 45.000, monetizzabile anche parzialmente. Tale richiamo non può che riferirsi agli obblighi della convenzione accessiva al piano di lottizzazione, pur decaduta, recepiti nel P.G.T.
Una diversa lettura sarebbe contra legem, perché priverebbe definitivamente il quartiere delle dotazioni previste dalla normativa regionale e garantite proprio mediante l’asservimento di aree nel comparto. Il consorzio ha dunque interesse a veder realizzato l’obbligo previsto dal P.G.T., poiché sono in gioco le previsioni della convenzione del 1993 e il nesso funzionale alle esigenze del quartiere.
Il ricorso è anche procedibile. Il nuovo progetto non è stato convenzionato e non risultano atti di formale rinuncia, né di annullamento o revoca in autotutela del precedente, sicché non è certo che esso non venga realizzato. Il Collegio richiama il principio per cui l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che sia chiara e certa l’inutilità della pronuncia, citando Consiglio di Stato sez. VI, 13/06/2023, n. 5774.
Nel merito il primo motivo è fondato. La relazione tecnica di parte, non contestata nel suo nucleo, documenta che solo una parte delle aree conserva destinazione a verde, mentre la restante è trasformata in percorsi funzionali agli edifici, con una stretta dipendenza dagli stessi: la collocazione progettuale rende le aree non fruibili dal quartiere. La minore dotazione risulta confermata dai documenti istruttori, con aree asservite a verde pari a mq. 28.734 a fronte dei mq. 45.000 previsti.
Le altre censure sono assorbite, avendo il primo motivo natura pregiudiziale. Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile per difetto di interesse, avendo a oggetto un atto endoprocedimentale privo di efficacia concretamente lesiva, contenente solo una valutazione preliminare di fattibilità. La delibera impugnata è pertanto annullata e le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.