Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 345 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo di esecuzione e nomina, ove necessario, il commissario ad acta. La misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sul dovuto, con tetto massimo del 10%, in coerenza con i criteri di non manifesta iniquità elaborati dalla Adunanza Plenaria n. 7/2019 e dalla Adunanza Plenaria n. 8/2021.

Il Fatto

Il ricorrente, quale difensore antistatario, ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 714/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, depositata il 02.04.2025 e notificata in pari data. Il titolo riconosceva il diritto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.750,00, oltre accessori di legge.

Poiché l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione, il provvedimento è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Il ricorrente ha quindi dedotto il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di stile. Il ricorso, notificato il 21 ottobre e depositato il 4 novembre 2025, è stato trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla lettura dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati. La disposizione è posta a presidio dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il giudice ha verificato il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’assenza di prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della relativa prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione e con il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione ove il termine assegnato decorra infruttuosamente, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa integrino legittima causa di impedimento.

Il Collegio ha poi accolto, nei termini indicati, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificando l’astreinte nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche in caso di insediamento del commissario, richiamando la Adunanza Plenaria n. 8/2021 sulla concorrenza dei poteri. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, in coerenza con Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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