Ottemperanza per Carta Docente non erogata: condanna al pagamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3678 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudizio di ottemperanza si conclude con l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza di condanna passata in giudicato, ove il credito non sia contestato nell’an e nel quantum. Il giudice assegna all’Amministrazione il termine per provvedere al pagamento e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, affinché dia esecuzione al titolo a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della “Carta Docente” ex art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23. La sentenza, notificata al Ministero, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione, rimasta inerte anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere all’erogazione della somma dovuta, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, rispetto al titolo esecutivo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, era interamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale.
La resistente, costituita con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, sicché il credito era rimasto incontestato sia nell’an sia nel quantum. Sulla base di tali elementi, il Collegio ha accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, precisando che l’adempimento è connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate nella misura di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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