Scelte urbanistiche di riqualificazione a servizi e affidamento qualificato del privato (TAR Lombardia n. 2874 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione territoriale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica del Comune e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti. L’obbligo di motivazione rafforzata sorge esclusivamente in presenza di un affidamento qualificato del privato, che non è integrato dalla sola previsione di un piano attuativo mai approvato né formalmente proposto. La qualificazione di un’area come Ambito di Compensazione Ambientale e l’indice di edificabilità a essa correlato discendono dalla classificazione operata in sede di piano, senza che il privato possa pretendere l’indice proprio di zone eterogenee.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area ricadente nel territorio di un Comune lombardo, ha impugnato la variante generale al Piano di Governo del Territorio nella parte in cui ha riclassificato il proprio compendio come Ambito di Compensazione Ambientale, respingendo le osservazioni presentate in sede procedimentale.
Il PGT previgente classificava l’area come Ambito di Completamento soggetto a Piano Attuativo, con destinazione residenziale e cessione di aree a servizi. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della nuova disciplina per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e violazione del termine regionale di approvazione, chiedendo il mantenimento della capacità edificatoria precedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, ribadisce che le scelte urbanistiche sono espressione di merito amministrativo e richiedono motivazione rafforzata solo in presenza di un affidamento qualificato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi amministrativi o aspettative nascenti da giudicati. Nel caso concreto nessuno di tali presupposti ricorre: il Piano Attuativo non è mai stato approvato e non risulta neppure formalmente proposto, poiché la comunicazione inviata dalla ricorrente era carente della documentazione prescritta.
Quanto al dedotto travisamento dei fatti, il Collegio osserva che nelle controdeduzioni alle osservazioni il Comune ha esplicitato le ragioni della scelta, evidenziando la coerenza della destinazione a servizi con la previgente disciplina e con gli obiettivi di ricucitura urbana, potenziamento della mobilità e contenimento del consumo di suolo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 3024 del 2024, secondo cui la motivazione rafforzata è necessaria solo al ricorrere di specifiche condizioni, qui insussistenti.
Il secondo motivo, fondato su asserita disparità di trattamento rispetto ad aree analoghe, è respinto perché la ricorrente non ha offerto alcun principio di prova circa l’analogia delle situazioni poste a confronto. Il terzo motivo, relativo alla dotazione di servizi, è infondato: la soglia di 50 mq/ab riguarda solo gli ambiti destinati a servizi, mentre la media generale è pari a 36 mq/ab, coerente con la dotazione esistente e ampiamente superiore ai minimi di 18 mq/ab fissati dall’art. 3 del D.M. 1444/1968.
Il quarto motivo, concernente il termine di 90 giorni per l’approvazione definitiva, è respinto sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005: il termine ha natura ordinatoria e la sanzione dell’inefficacia si correla alla mancata valutazione delle osservazioni, non al mero decorso del tempo.
L’ultimo motivo, infine, è dichiarato ictu oculi infondato: l’indice di edificabilità di 0,10 mq/mq discende dalla classificazione dell’area come Ambito di compensazione, né la ricorrente esplicita le ragioni per cui esso sarebbe incongruo, limitandosi a pretendere l’indice proprio di aree eterogenee. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese per la risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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