Istanza di sanatoria tardiva e acquisizione automatica del bene abusivo (TAR Campania n. 61 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non rende invalida l’ordinanza di demolizione, ma la pone in uno stato di temporanea quiescenza, destinata a cessare con il rigetto, anche tacito, dell’istanza. Nel caso di intervento eseguito senza permesso di costruire, il termine utile per la sanatoria coincide con quello di novanta giorni fissato dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. Decorso inutilmente tale termine, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera ipso iure; l’atto che la dichiara ha natura ricognitiva e vincolata e il privato perde la legittimazione a proporre l’istanza di sanatoria.
Il Fatto
Una proprietaria, in qualità di usufruttuaria, e due nudi proprietari impugnano davanti al TAR Campania gli atti con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza a una pregressa ordinanza di demolizione, ha respinto l’istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica, ha irrogato la sanzione pecuniaria e ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area e del manufatto.
Gli interessati sostengono che l’istanza di sanatoria, depositata nel maggio 2025, avrebbe paralizzato l’ordine demolitorio, che l’accertamento di inottemperanza non sarebbe stato previamente notificato e che l’area acquisita non sarebbe stata adeguatamente individuata. Con motivi aggiunti impugnano il provvedimento di acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto l’istanza di rinvio, proposta per verificare eventuali benefici sananti introdotti dalla legge di bilancio: la richiesta non integra le situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e comporterebbe uno slittamento sine die della trattazione.
Sul primo motivo, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’istanza di accertamento di conformità non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia, che si riespande con il rigetto della domanda di sanatoria. Il termine di novanta giorni per demolire decorre dalla comunicazione del rigetto.
La decisione si fonda sulla Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, secondo cui alla scadenza del termine l’amministrazione è ipso iure proprietaria del bene abusivo e il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità. L’acquisizione è sanzione autonoma, con presupposto distinto dall’abuso edilizio, consistente nella mancata ottemperanza all’ingiunzione.
Ne consegue che l’atto di acquisizione è vincolato e privo di discrezionalità, sorretto dal solo accertamento dell’inottemperanza e dal decorso del termine. La sua natura ricognitiva esclude che la mancata previa notifica dell’accertamento di inottemperanza ne determini l’illegittimità, salvo il caso in cui il privato deduca e comprovi l’impossibilità materiale di demolire.
Nel caso concreto, l’ordine demolitorio risale al 2023 ed è rimasto inottemperato ben oltre i novanta giorni: l’istanza di sanatoria del 2025 è quindi inefficace, provenendo da soggetti ormai privi di legittimazione. Le censure sulla sanzione pecuniaria e sull’individuazione dell’area acquisita, coincidente con l’entità degli abusi descritti e catastalmente identificata, sono parimenti respinte. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.