Trasferimento per assistenza al genitore disabile e incompatibilità ambientale del contesto familiare (TAR Lombardia n. 2580 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento per assistenza al familiare disabile, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, è legittimo quando l’amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciutale, motivi con un’adeguata istruttoria una situazione di incompatibilità ambientale correlata a precedenti penali e di polizia dei parenti e degli affini del dipendente. La valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico al prestigio e al buon andamento dell’ufficio sulle esigenze personali del richiedente non è sindacabile nel merito, ma solo per grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti o incompletezza della motivazione. L’assenza del preavviso di rigetto non vizia il provvedimento se la partecipazione procedimentale è stata sostanzialmente assicurata.

Il Fatto

Il ricorrente, agente e poi vice ispettore della Polizia di Stato, ha chiesto il trasferimento presso qualsiasi ufficio di Polizia della provincia di residenza della madre, affetta da grave patologia e portatrice di handicap in situazione di gravità, per prestarle assistenza.

Il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, prima il 30.10.2024 e poi l’11.12.2024, richiamando il parere contrario del Questore, fondato su risultanze di polizia e precedenti penali a carico di parenti e affini del dipendente. Il ricorrente ha impugnato i due dinieghi davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione della disciplina sull’assistenza al disabile, la contraddittorietà rispetto alle precedenti assegnazioni temporanee e l’omesso preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, che consente il trasferimento in soprannumero in presenza di gravissime ed eccezionali situazioni personali. Rileva però che, nell’esaminare le domande di mobilità, l’amministrazione può valutare se la presenza del dipendente nella sede richiesta rechi pregiudizio al prestigio dell’ente.

Sarebbe illogico, osserva il Tribunale, consentire il trasferimento a domanda per poi disporre un trasferimento d’ufficio per ragioni ambientali. Il diniego può quindi fondarsi sugli stessi motivi che giustificherebbero un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.

Nel caso concreto l’amministrazione non ha contestato le esigenze personali prospettate, ma ha fondato il diniego su un quadro di risultanze di polizia riferite all’intero territorio provinciale e a numerosi parenti. Il potere esercitato, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo ab externo per grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti o incompletezza della motivazione.

La motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche per relationem al parere del Questore. Il Collegio valorizza l’elevato numero di parenti con risultanze di polizia e la distribuzione dei precedenti in un ampio arco temporale, indice di un contesto familiare connotato da radicati fenomeni di criminalità, a prescindere dall’intensità dei rapporti intrattenuti dall’istante.

Quanto al profilo procedimentale, il Tribunale esclude la contraddittorietà rispetto alle precedenti assegnazioni temporanee, di natura provvisoria e riferite a un ruolo diverso, e ritiene la partecipazione assicurata dalla nuova istanza del 29.11.2024, con cui il ricorrente ha contestato le ragioni del diniego: le finalità dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 risultano così soddisfatte. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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