Fusione dei comuni e soppressione dei municipi nel potere statutario (TAR Lombardia n. 2581 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decentramento previsto dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 per i comuni nati da fusione costituisce una forma di incentivazione collegata alla fase genetica del nuovo ente, non un vincolo permanente. Non essendo fissato un termine minimo di mantenimento delle forme speciali di partecipazione, è rimesso al consiglio comunale decidere della loro soppressione o sostituzione, salvo che l’abrogazione sia irragionevolmente anticipata rispetto alla costituzione del nuovo comune. Lo statuto originario non può imporre vincoli di immodificabilità, ponendosi sullo stesso piano della deliberazione che lo modifica, poiché l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 parifica le modalità di approvazione dello statuto e delle sue modifiche. Il referendum ex art. 133, comma 2, Cost., di natura consultiva e non vincolante, non attribuisce allo statuto una forza normativa superiore a quella ordinaria.

Il Fatto

Alcuni cittadini residenti in un comune sorto dalla fusione di tre precedenti comuni hanno impugnato la deliberazione del consiglio comunale che, modificando lo statuto, ha soppresso i Consigli di Municipio istituiti all’atto della fusione. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 49 dello Statuto e dell’art. 133, comma 2, Cost., sostenendo che la procedura rafforzata di approvazione della legge regionale di fusione avrebbe vincolato la successiva attività del consiglio comunale.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse. L’Avvocatura dello Stato ha chiesto l’estromissione della Prefettura e del Ministero dell’Interno, estranei alla materia statutaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità. L’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 radica in capo ai singoli cittadini residenti una legittimazione differenziata e qualificata a impugnare lo statuto che non preveda forme di partecipazione popolare. Quanto all’interesse, l’abrogazione degli istituti di partecipazione ha inciso direttamente sulla possibilità dei cittadini di partecipare alla vita civile e politica dell’ente, rendendo l’impugnazione ammissibile.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. La norma statutaria richiamata si riferisce alle forme speciali di decentramento connesse alla nuova istituzione del comune, ma non modifica la struttura organica dell’ente rispetto agli altri. Il decentramento incentivato attiene quindi alla sola fase genetica del nuovo comune e, in assenza di un termine minimo di mantenimento, è rimesso al consiglio comunale decidere della sua soppressione, salvo anticipazioni irragionevoli non dedotte in ricorso.

Il secondo motivo è stato respinto rilevando che l’art. 49 dello Statuto non può fondare un divieto di modifica, poiché nel sistema delle fonti si pone sullo stesso piano della deliberazione modificativa. Lo statuto è configurabile come atto normativo atipico, di rango paraprimario, espressione dell’autonomia dell’ordinamento locale. Il richiamo statutario agli obblighi di partecipazione costituisce atto ricognitivo delle previsioni generali dell’art. 8 d.lgs. n. 267/2000: le forme di partecipazione sono rimesse alla discrezionalità dell’ente, e l’art. 118 Cost. pone norme programmatiche.

Quanto all’eccesso di potere, le affermazioni del Sindaco in sede consiliare esprimono un giudizio politico-amministrativo, non una vera motivazione dell’atto, e la valutazione di opportunità della fine del decentramento maggiorato rientra nel merito amministrativo, insindacabile dal giudice.

Il terzo motivo è stato parimenti respinto. Il referendum ex art. 133, comma 2, Cost. ha carattere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, e non attribuisce allo statuto una forza normativa diversa da quella ordinaria. La procedura rafforzata di approvazione della legge regionale non estende la competenza regionale all’ordinamento interno degli enti locali, riservato dall’art. 4 della legge n. 131/2003 alla potestà statutaria e regolamentare dell’ente. La relazione al progetto di legge regionale non costituisce parte della norma approvata e non ha efficacia di legge. Il ricorso è stato così respinto, con estromissione del Ministero dell’Interno e della Prefettura e spese compensate per la novità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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