Ammonimento per violenza domestica legittimo senza audizione dell’ammonito (TAR Basilicata n. 497 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento per condotte di violenza domestica di cui all’art. 3 d.l. n. 93/2013 non impone al questore l’audizione del destinatario quale persona informata dei fatti: la norma gli riconosce ampia discrezionalità sulla necessità di coinvolgere l’ammonendo nell’indagine. Il provvedimento non richiede la piena prova della responsabilità, ma soli elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a cagionare nella vittima un perdurante stato di ansia e paura. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti, di manifesta irragionevolezza e sproporzione. L’urgenza di interrompere l’azione persecutoria, adeguatamente motivata, consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il verbale di ammonimento emesso dalla Questura di Matera il 2 gennaio 2025, adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 per condotte di violenza domestica. Il provvedimento si fonda sulla querela sporta nei suoi confronti il 15 dicembre 2024 dalla persona legata da relazione sentimentale, nonché sull’attività info-investigativa del Comando compagnia carabinieri di Matera.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto più profili: l’omessa audizione quale persona informata dei fatti, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, l’assenza di riscontri oggettivi al solo racconto della parte istante e la mancata valutazione della propria pericolosità sociale. Le amministrazioni intimate resistono eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 3 d.l. n. 93/2013 consente al questore di procedere all’ammonimento, anche in assenza di querela, assunte le informazioni necessarie dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti; ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 8 d.l. n. 11/2009.
Secondo l’orientamento costante cui il Collegio dà continuità, l’ammonimento svolge una funzione di prevenzione e dissuasione rispetto ai comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen.. Non occorre la piena prova della responsabilità: si applica la logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione è diretta non ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo. Essendo il potere del questore ampiamente discrezionale, il sindacato giurisdizionale resta circoscritto all’insussistenza manifesta dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza e alla sproporzione.
Su questa base il Collegio esclude il difetto di istruttoria per l’omessa audizione del ricorrente: la normativa non impone tale incombente e lascia all’amministrazione ampia discrezionalità sul coinvolgimento del destinatario nell’indagine. Quanto alla comunicazione di avvio, il questore ha espressamente motivato l’omissione con la necessità di un provvedimento monitorio d’urgenza, a causa della persistente condotta antigiuridica e dei fondati motivi di ritenere che le condotte potessero essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo l’integrità della vittima. L’esigenza di interrompere immediatamente l’azione persecutoria, sufficientemente motivata, consente di prescindere dalla comunicazione.
La scelta dell’ammonimento non risulta infine sproporzionata o irragionevole, considerata la natura cautelare e l’urgenza del provvedimento e gli elementi probatori già acquisiti, con riguardo alla segnalazione della Compagnia carabinieri di Matera del 17 dicembre 2024 e all’annotazione d’urgenza del 22 dicembre 2024, relative a plurime condotte aggressive e alla ritenuta emersione di reati spia. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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