Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2489 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosca il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale dei docenti, trova applicazione il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per il pagamento dei crediti di natura previdenziale e assistenziale. Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, neppure in parte, al pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, assegnando un nuovo termine per l’adempimento. L’inerzia dell’amministrazione intimata, che non contesti il credito nell’an e nel quantum, legittima l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero in data 4 giugno 2024. Decorsi i 120 giorni previsti per il pagamento senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 2.500,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza contestare il credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla verifica del titolo azionato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata; rispetto ad essa è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le somme aventi natura previdenziale e assistenziale.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato e ha assegnato allo stesso un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. La fissazione di un ulteriore termine è coerente con la funzione dell’ottemperanza, che non si esaurisce nell’accertamento dell’inerzia ma tende a garantire l’effettiva satisfazione del diritto riconosciuto dal giudicato.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *