Danno da ritardo autorizzativo: onere probatorio a carico del privato (TAR Lazio n. 114 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce conseguenza automatica dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. La responsabilità dell’Amministrazione, pur derivante da condotta dolosa o colposa, resta di natura extracontrattuale, con pieno onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria. Il privato deve provare che la condotta tardiva ha causato un pregiudizio specifico e certo, non essendo sufficiente la deduzione di un danno meramente ipotetico. La liquidazione equitativa ha natura sussidiaria e non può supplire alle lacune istruttorie ascrivibili alla parte. Il mancato esperimento degli strumenti di tutela e di sollecito, previsti dalla legge n. 241/1990, preclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
Una società operante nel settore della riabilitazione per bambini con disabilità dello sviluppo ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Regione Lazio e dall’ASL territorialmente competente sull’istanza di ampliamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, presentata nel gennaio 2017. Con motivi aggiunti la stessa ha chiesto la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento.
Con precedente sentenza del 25 luglio 2018, n. 449 il medesimo Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso originario, per sopravvenuta adozione del provvedimento autorizzativo, disponendo la conversione del rito in ordinario per la domanda risarcitoria. La lite prosegue dunque sulla sola azione di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la domanda come risarcimento da mero ritardo e richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 7/2021, che ha ricondotto la responsabilità della Pubblica Amministrazione, anche per inosservanza colposa del termine, all’ambito della responsabilità extracontrattuale. Ne deriva che il ricorrente è esentato dalla prova della spettanza del bene della vita, già riconosciuto con l’autorizzazione del 27 marzo 2018, ma non dagli altri elementi della fattispecie.
Il Tribunale esclude che il mero sforamento, per pochi giorni, del termine ordinatorio e endoprocedimentale di novanta giorni per le verifiche, previsto dal Reg. Reg. Lazio n. 2/2007, valga di per sé a qualificare come illegittimo l’operato dell’ASL. Le richieste di integrazione documentale, evase dalla società senza riserve, risultano funzionali all’acquisizione di tasselli necessari alla valutazione dell’istanza. Non è previsto alcun termine per la fase valutativa, la cui durata va parametrata alla complessità della fattispecie secondo ragionevolezza.
Il ritardo eventualmente imputabile all’ultimo segmento procedimentale risulta contenuto a pochi mesi. Manca però la prova del nesso di causalità ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm.: la ricorrente ha atteso quasi un anno prima di reagire in via giurisdizionale, senza attivare i rimedi dell’art. 2, commi 9-bis e 9-ter, legge n. 241/1990, né i solleciti e le diffide esigibili. Tali omissioni, in violazione dei principi di lealtà e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, hanno efficacia preclusiva del risarcimento, in applicazione degli artt. 1227, comma 2, e 2056 cod. civ..
Difetta inoltre la prova del danno-conseguenza. La perizia di parte non è supportata dagli elementi obiettivi necessari al vaglio di attendibilità circa tariffe, costi, domanda aggiuntiva e idoneità organizzativa della struttura. La liquidazione equitativa presuppone un danno certo e un’impossibilità oggettiva di stima, non potendo rimediare alle carenze istruttorie della parte. La domanda è respinta, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.