Mancato perfezionamento della SCIA e potere di autotutela: necessaria verificazione tecnica sull’assenso condominiale (TAR Molise n. 67 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare concernente il diniego di annullamento in autotutela di una SCIA ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, la mancata impugnazione espressa dell’atto presupposto – quale l’autorizzazione paesaggistica – non determina l’inammissibilità del gravame, ma rileva esclusivamente ai fini dei motivi che quella impugnazione presuppongono. La natura condominiale o meno della facciata su cui insistono interventi edilizi e la sussistenza dell’assenso dei proprietari delle parti comuni costituiscono presupposti fattuali la cui delibazione richiede un approfondimento istruttorio in verificazione tecnica, prima della decisione sulla sussistenza del fumus boni juris. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la definizione del merito può essere sollecitata quando la questione richieda accertamenti tecnici complessi e i motivi di ricorso non appaiano, prima facie, destituiti di fondamento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un vano a piano terreno in un immobile del Borgo Vecchio di Termoli, aveva ceduto al controinteressato il piano primo del medesimo fabbricato. Su tale piano veniva successivamente realizzata un’apertura costituita da un balcone alla romana, senza che il ricorrente ne fosse stato informato né avesse prestato il proprio assenso alla modifica della prospiciente facciata. Scoperta l’opera a seguito di accesso agli atti, il ricorrente accertava che il controinteressato aveva depositato una SCIA per interventi di manutenzione straordinaria, dichiarando che le opere non riguardavano parti comuni. Il Comune, tuttavia, aveva richiesto l’integrazione documentale con l’assenso dei proprietari delle parti comuni, reiterando la richiesta rimasta inevasa. A fronte della sollecitazione del ricorrente all’adozione di provvedimenti inibitori, il Comune comunicava di non ritenere verificate le condizioni per l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di rito sollevate dal Comune, concernenti la mancata notifica del ricorso al Ministero della cultura e la tardività dell’impugnazione dell’atto di autorizzazione paesaggistica. Rilevato che tale atto non figura tra quelli espressamente impugnati in via principale, ma costituisce oggetto di un motivo di ricorso svolto in via subordinata, il Collegio ha ritenuto che le eccezioni possano riguardare esclusivamente detto motivo, senza determinare l’inammissibilità dell’intero gravame. La natura condominiale della facciata e la necessità dell’assenso del ricorrente ai lavori, questione centrale della controversia, richiede una valutazione che il giudice cautelare non ha ritenuto di poter compiere in via sommaria. Ha pertanto disposto una verificazione tecnica, demandata al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Campobasso, con quesiti mirati ad accertare la natura della superficie interessata dai lavori, la preesistenza o meno delle aperture, l’epoca di inizio dei lavori rispetto alla SCIA, la suscettibilità di sanatoria edilizia degli interventi, nonché l’applicabilità delle norme tecniche del Piano di recupero del Borgo Vecchio che vietano nuove aperture di porte o finestre al di fuori del ripristino di aperture originarie. Il Collegio ha altresì ritenuto di dover verificare la conformità urbanistica del titolo con cui il ricorrente stesso era stato autorizzato ad aprire una finestra e un vano condizionatore sul muro perimetrale, in ragione delle censure svolte con il ricorso incidentale. Alla luce della complessità degli accertamenti richiesti, il TAR ha sollecitato la fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con udienza pubblica al 18 novembre 2026, compensando tra le parti le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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