Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 598 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove la parte ricorrente dichiari di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, il ricorso e i motivi aggiunti volti all’annullamento degli atti ministeriali e regionali di payback sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La caducazione dell’interesse a una decisione nel merito discende dal principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo, e impone al Collegio di non scrutinare i motivi, limitandosi a prendere atto della sopravvenuta carenza della condizione dell’azione. Le peculiarità della questione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida, la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 e l’accordo del 7 novembre 2019.
Con numerosi atti di motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione agli atti regionali e provinciali di individuazione delle quote di ripiano, adottati da numerose Regioni e Province autonome. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di aver versato gli importi dovuti a titolo di payback.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che all’udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione nel merito, avendo la società provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025.
Preso atto della dichiarazione, il TAR richiama il principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, citando a sostegno Cons. Stato, sez. V, n. 7399 del 2019. In forza di tale principio, spetta alla parte la disponibilità dell’interesse dedotto in giudizio e, una volta venuto meno tale interesse, il giudice non può che prenderne atto.
Ne discende che non resta al Collegio altro che dichiarare improcedibili il ricorso introduttivo e gli atti di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR non esamina alcuno dei numerosi motivi prospettati, né le questioni di legittimità sottese al meccanismo di ripiano, perché la caduta della condizione dell’azione preclude ogni scrutinio nel merito.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti, in ragione delle peculiarità della questione. La sentenza è quindi di mero carattere processuale: accerta la sopravvenuta improcedibilità e regola il solo profilo delle spese, lasciando impregiudicata ogni valutazione sostanziale sugli atti di payback impugnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.