Responsabilità del consegnatario e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 189 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nei confronti dei dipendenti degli Enti locali, sussiste esclusivamente in capo al consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile. Elemento discriminante è la gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti in carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, addetto alla mera sorveglianza sui beni dati in uso e qualificabile agente amministrativo, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente del Comune in qualità di consegnatario di beni, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. Il conto riguarda unicamente beni mobili di pertinenza dell’Ente locale.
Nella relazione istruttoria il Magistrato istruttore dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale deposita conclusioni con richiesta di improcedibilità del giudizio e restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concorda, instando per la medesima declaratoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento tassativo che separa il consegnatario per debito di custodia, obbligato alla resa del conto giudiziale, dal consegnatario per debito di vigilanza, non obbligato. Tale discrimine risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
La ragione è strutturale: solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Da questo presupposto discende che l’obbligo di resa non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia, riferibile unicamente al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente individuati dall’Ente.
La Corte richiama la pluriennale giurisprudenza contabile in materia, citando, tra le altre, la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, per la stessa Sezione piemontese, la sentenza n. 354 del 2021, la n. 362 del 2022 e la n. 219 del 2023. Applica inoltre il d.P.R. n. 254 del 2002, riferito ai dipendenti degli Enti locali.
Nel caso concreto il Collegio rileva la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale. Manca, dalla disamina degli atti, una tipica gestione di “cassa” o “magazzino”; si configura piuttosto una mera elencazione ricognitiva. Non è quindi possibile individuare beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia.
Ne consegue il difetto dell’obbligo di resa del conto giudiziale, con configurazione del solo obbligo di vigilanza. La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto per l’esercizio 2021 e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, senza statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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