Requisiti di esecuzione e non di partecipazione nell’affidamento del servizio (TAR Lombardia n. 2456 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I requisiti di capacità tecnica e professionale che la lex specialis configura come disponibilità di attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio integrano requisiti di esecuzione e non di partecipazione alla procedura. Essi sono legittimamente esigibili verso il concorrente aggiudicatario come condizione per la stipula del contratto e la loro assenza al momento della partecipazione non comporta l’esclusione dalla gara. In presenza di dichiarazione integrativa al DGUE relativa a carichi pendenti per reati di cui all’art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, non ancora sfociati in condanna definitiva, e di misure di self cleaning ex art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non è tenuta a motivare analiticamente l’ammissione del concorrente quando non vi siano contestazioni in gara. La motivazione sulla non gravità delle circostanze dichiarate può essere implicita o per facta concludentia.

Il Fatto

Una società a capitale interamente pubblico, che gestisce il servizio idrico integrato provinciale, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento/recupero di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane. La gara, suddivisa in due lotti, era da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

Entrambi i lotti sono stati aggiudicati alla medesima impresa. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 unitamente agli atti di gara, deducendo la mancanza dei requisiti di capacità tecnica in capo all’aggiudicataria e la sussistenza di cause di esclusione connesse alla pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. a carico del legale rappresentante, del responsabile tecnico e della società ex d.lgs. n. 231/2001. La ricorrente ha domandato l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. L’art. 9.2, lett. h), del disciplinare richiede la disponibilità di un automezzo attrezzato con gru di tipo ragno, ma equipara espressamente il possesso delle attrezzature all’impegno dell’aggiudicatario di dotarsene entro venti giorni dalla comunicazione di affidamento. Tale previsione, di carattere speciale rispetto alla clausola generale che impone i requisiti “a pena di esclusione”, consente la partecipazione anche al concorrente privo di tale disponibilità al momento della gara. La natura dei requisiti va rinvenuta nella lex specialis.

La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui, se i requisiti sono richiesti come elementi essenziali dell’offerta, la loro mancanza comporta l’esclusione; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o della verifica fissata dalla legge di gara e comporta la perdita dell’aggiudicazione. La disposizione dell’art. 5.2 della scheda di specifiche tecniche, che si rivolge all’aggiudicatario, conferma questa lettura. L’attrezzatura è strumentale all’esecuzione del contratto e, come tale, è condizione per la stipula.

Quanto al secondo gruppo di censure, è esclusa la violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, che prevede l’esclusione automatica solo in caso di condanna definitiva o decreto penale irrevocabile. Nel caso di specie il legale rappresentante e il responsabile tecnico erano stati soltanto rinviati a giudizio. L’aggiudicataria ha informato la stazione appaltante con dichiarazione integrativa al DGUE e ha fornito prova delle misure di self cleaning, adempiendo agli obblighi dichiarativi imposti dall’art. 21 del disciplinare.

La carenza di motivazione sul provvedimento di ammissione non inficia la legittimità dell’aggiudicazione. La stazione appaltante che non ritenga le condotte dichiarate incisive della moralità professionale del concorrente non è tenuta a spiegare analiticamente le ragioni del proprio convincimento: la motivazione implicita è ammessa, poiché è la valutazione di gravità a richiedere un particolare onere motivazionale. Chi dissente deve contestare il giudizio tecnico-discrezionale con elementi concreti, ciò che la ricorrente non ha fatto. La reiezione dei motivi travolge le domande di inefficacia contrattuale e di risarcimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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