Ordinanza istruttoria su interessi impugnazione delibere consortili (TAR Abruzzo n. 178 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale amministrativo, ove l’amministrazione resistente rappresenti che il provvedimento impugnato è stato sostituito e superato da atti sopravvenuti, può disporre approfondimenti istruttori finalizzati ad acquisire tali atti, al fine di verificare la permanenza dell’interesse al ricorso. L’ordinanza istruttoria, emessa ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., ordina alla parte il deposito dei documenti necessari al decidere, assegnando un termine perentorio e rinviando la trattazione del merito a successiva udienza, con riserva di ogni determinazione in rito, nel merito e sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera n. 1 dell’08.01.2020, con cui il Collegio dei Liquidatori aveva adottato il regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e consequenziali.
Nel corso del giudizio, il Consorzio ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che la delibera gravata era stata successivamente sostituita e superata da ulteriori provvedimenti del Collegio dei Liquidatori, tra cui le delibere nn. 49 e 50 del 28 ottobre 2020, la n. 59 del 14 dicembre 2020, nonché la delibera n. 12 del 26 febbraio 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessari, ai fini del decidere, specifici approfondimenti istruttori, non essendo possibile valutare allo stato degli atti la fondatezza del ricorso e, in particolare, la permanenza dell’interesse alla luce della sopravvenienza di atti sostitutivi di quello impugnato.
L’istruttoria è stata disposta nei confronti del Consorzio, al quale è stato ordinato il deposito delle delibere successive alla n. 1/2020 impugnata, precisamente quelle nn. 49 e 50 del 28 ottobre 2020, la n. 59 del 14 dicembre 2020 e la n. 12 del 26 febbraio 2020. Tale acquisizione è strumentale alla verifica dell’effettiva sopravvenuta carenza di interesse ovvero alla necessità di estendere l’oggetto del giudizio ai nuovi atti regolatori.
Il Tribunale ha altresì ordinato il deposito delle delibere nn. 62 del 13.12.2017, n. 21 del 07.03.2018 e n. 111 del 30.09.2019, anch’esse oggetto di impugnativa in via derivata o connessa e mai depositate agli atti del giudizio. L’acquisizione di tali atti risulta indispensabile per scrutinare la compiutezza e la legittimità della sequenza procedimentale che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato.
L’adempimento è stato imposto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. Il Collegio ha infine rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2027, riservando al definitivo ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.
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Nota della Redazione
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