L’obbligo di ottemperanza del giudicato del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Campania n. 4914 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza, assegnando un termine e nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo nominale di euro 500 annui per due annualità. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum, dovendo far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre constatato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dato esecuzione al dettato giudiziale.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, accreditando sulla Carta elettronica l’importo riconosciuto, e ha nominato fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del direttore della DGOSV, con facoltà di delega ad altro dirigente.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio l’ha fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario, richiamando i precedenti giurisprudenziali (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794). L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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