Incombenti istruttori nel giudizio di ottemperanza al giudicato (TAR Abruzzo n. 332 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove la documentazione disponibile non consenta di delibare compiutamente le questioni sollevate, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso. Tale potere garantisce l’effettività della tutela e non preclude l’eventuale condanna alle penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Una docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Chieti, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alle penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio, instaurando il contraddittorio dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminati gli atti e la documentazione di causa, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori per acquisire elementi utili alla decisione. L’ordinanza collegiale impone al Ministero di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento.
La scelta istruttoria riflette la necessità di verificare l’effettivo stato di adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato e di valutare la fondatezza delle difese dell’amministrazione. Il giudice non ha statuito nel merito, ma ha rimesso la trattazione a una successiva camera di consiglio, fissata al fine di consentire il deposito della relazione e la completa istruzione della causa.
L’ordinanza conferma che, nel giudizio di ottemperanza, il giudice dispone di ampi poteri istruttori e può modularli in relazione alle esigenze del caso concreto, senza che ciò comporti una lesione del diritto di difesa delle parti, le quali restano garantite dalla fissazione di una nuova udienza camerale.
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Nota della Redazione
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