Invito prefettizio antidroga, errori sul giudice e termini ordinatori (TAR Lombardia n. 2384 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione, nel decreto prefettizio di invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, dell’autorità giurisdizionale cui proporre opposizione non determina l’annullamento dell’atto, ma legittima al più la rimessione in termini per il ricorso tardivo, restando escluso il vizio quando il destinatario abbia dimostrato di conoscere l’autorità competente. I termini endoprocedimentali previsti dalla disciplina sugli stupefacenti, in difetto di espressa previsione di perentorietà e di sanzione, hanno natura ordinatoria. Nel procedimento amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, l’ordinanza di convocazione assolve la funzione della comunicazione di avvio, e l’invito presuppone la sola detenzione della sostanza, non l’uso personale né l’alterazione psico-fisica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Milano, ai sensi degli artt. 75 comma 14 d.P.R. n. 309/1990 e della legge n. 689/1981, gli ha rivolto il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, provvedimento notificato nell’ottobre 2022.

Deduce l’illegittimità costituzionale della disciplina, l’erronea indicazione del Giudice di Pace quale autorità cui opporre il provvedimento, la tardività della convocazione prefettizia e l’omessa valutazione delle difese. Il Ministero dell’Interno resiste, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, l’illegittimità costituzionale non può essere dedotta: ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm., l’azione di annullamento si fonda su violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. L’erronea indicazione del Giudice di Pace non vizia l’atto; l’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 è norma posta a presidio della tutela del destinatario, non della validità del provvedimento.

Tale omissione o errore rileva solo ai fini della rimessione in termini in caso di ricorso tardivo. Il vizio resta escluso quando il destinatario, come nel caso di specie, ha proposto ricorso giurisdizionale dimostrando di conoscere l’autorità competente.

Il secondo motivo è infondato. La disciplina richiamata non prevede la perentorietà dei termini endoprocedimentali per gli accertamenti sulla sostanza; in difetto di espressa statuizione e di sanzione, i termini sono ordinatori. Il Collegio richiama TAR Lazio, Roma, I, n. 8555 del 2019.

Irrilevanti risultano l’omesso rigetto dell’istanza di archiviazione e la mancata dichiarazione di fondatezza della violazione, essendo incontestato il rinvenimento di una modica quantità di hashish. La comunicazione di avvio non è necessaria, poiché l’ordinanza di convocazione ne svolge la funzione.

Infondato è anche il terzo motivo: l’invito presuppone la sola detenzione della sostanza, accertata all’ingresso dello stadio, non l’alterazione psico-fisica. Nel procedimento amministrativo il possesso rilevante può essere anche solo colposo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *