Ottemperanza per la carta docente: nomina del commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Lombardia n. 3783 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza di condanna al rilascio della carta elettronica del docente è fondata e va accolta quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo provvede alla nomina del commissario ad acta. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere, invece, respinta qualora sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della carta e la natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Constatata l’inerzia del Ministero, decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, senza diritto a compenso, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Tribunale l’ha respinta. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti del debitore pubblico, ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce un autonomo limite alla condanna, rappresentato dalla sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di esecuzione, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul rilascio della carta. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, qualificato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Ha infine liquidato le spese di lite, tenuto conto del carattere seriale della questione, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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