Rivendita speciale e percorso pedonale: l’art. 190 cod. strada determina la distanza minima (TAR Lombardia n. 688 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio, il calcolo della distanza minima di 300 metri dalla rivendita ordinaria preesistente deve essere effettuato considerando il percorso pedonale realmente fruibile, che include gli attraversamenti pedonali previsti dall’art. 190, comma 2, cod. strada. L’Amministrazione, in sede di riesame, può legittimamente integrare l’istruttoria dimostrando che il calcolo del ricorrente non considera le strisce pedonali che consentono l’attraversamento in sicurezza della carreggiata. La domanda cautelare di sospensione è respinta quando il fumus boni iuris non è assistito da valide prospettazioni e il periculum in mora risulta insussistente, anche in ragione del bilanciamento tra l’interesse del richiedente e quello del controinteressato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un bar tabacchi con annessa rivendita ordinaria n. 6 nel Comune di Pessano con Bornago, ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale Lombardia, ha disposto l’istituzione di una rivendita speciale all’interno di un impianto di distribuzione carburanti ubicato sulla S.P. 242. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge e eccesso di potere, assumendo che la distanza tra la nuova rivendita e quella preesistente fosse inferiore ai 300 metri prescritti. Ha inoltre censurato la mancata applicazione dell’art. 190, comma 2, cod. strada, in tema di attraversamento pedonale della carreggiata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che, in esecuzione della precedente ordinanza della Sezione n. 1412/2025, l’Amministrazione ha effettuato un riesame del provvedimento impugnato, producendo documentazione integrativa. Con tale documentazione, l’ADM ha dimostrato che il calcolo della distanza effettuato dal ricorrente non teneva conto di un attraversamento pedonale situato in Via Teresa Noce, la cui esistenza impone di considerare il percorso pedonale differente da quello ipotizzato dal ricorrente.

La Sezione ha quindi ritenuto che, alla luce del riesame effettuato, il ricorso e i motivi aggiunti non fossero assistiti dal prescritto fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato che il calcolo della distanza, così come svolto dalla parte ricorrente, non rispettava la regola di cui all’art. 190, comma 2, cod. strada, il quale impone ai pedoni, in assenza di attraversamenti pedonali, di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare e con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza, anche operando un bilanciamento tra gli interessi contrapposti: da un lato, l’interesse del ricorrente a preservare la propria posizione di mercato; dall’altro, l’interesse della controinteressata all’avvio dell’attività autorizzata. Le peculiarità della fattispecie hanno infine indotto il Collegio a compensare le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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