Trattamento ABA: obbligo di motivazione sul monte ore e sindacato del giudice (TAR Campania n. 656 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto di vita personalizzato che riduce il monte ore di trattamento ABA riconosciuto al minore affetto da disturbo dello spettro autistico deve essere specificamente e congruamente motivato in relazione alla condizione clinica del soggetto, alle ore di trattamento in precedenza praticate, agli obiettivi raggiunti e alla concreta opportunità di confermare, ridurre o aumentare l’intensità terapeutica. La sussistenza di una discrezionalità tecnica in capo all’azienda sanitaria non sottrae l’atto al sindacato del giudice amministrativo, che può avvalersi della C.T.U. non già per sostituire le valutazioni dell’amministrazione, ma per verificarne l’assenza di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità. Il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e la sua erogazione deve essere calibrata caso per caso, senza automatismi legati alla fascia di età, con rivalutazione periodica della risposta al trattamento.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su una figlia minore affetta da disturbo dello spettro autistico di livello 2, hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall’A.S.L. di Avellino, la delibera aziendale presupposta e il PDTA approvato con DGRC n. 131/2021. Il nuovo progetto aveva ridotto il trattamento ABA da 25 ore settimanali, in precedenza garantite in forza di un provvedimento cautelare del giudice ordinario, a 12,75 ore settimanali, comprensive di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, sull’unico presupposto del compimento del dodicesimo anno di età e del passaggio a diversa fascia.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore a ricevere il trattamento ABA per non meno di 25 ore settimanali, oltre supervisione e parent training, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali fino al compimento del diciottesimo anno. Il Presidente di Sezione ha dapprima accolto l’istanza cautelare monocratica e la Sezione ha poi confermato la misura in sede collegiale, disponendo C.T.U. ai fini della decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le censure rivolte alla DGRC n. 131/2021 e alla delibera aziendale presupposta. La Regione Campania ha modificato il PDTA in esecuzione di pronunce del Consiglio di Stato, eliminando il monte ore massimo vincolante e ammettendo lo scostamento dai parametri di riferimento mediante adeguata motivazione del Nucleo Operativo Territoriale. L’A.S.L., a sua volta, ha superato la delibera impugnata prendendo atto della novella regionale. Il Collegio ha però osservato che ciò non esime dal valutare se, nel singolo caso concreto, il trattamento sia stato calibrato sulle esigenze specifiche del paziente.
Sul punto il ricorso è stato accolto. L’A.S.L. avrebbe dovuto motivare in modo specifico le ragioni della riduzione, tenendo conto della situazione del minore, delle ore in precedenza praticate, degli obiettivi raggiunti con l’intensità maggiore e della concreta opportunità di confermare, ridurre o aumentare il trattamento. Il progetto impugnato, pur ricco di dati valutativi, non indicava le ragioni per cui quel numero di ore era stato ritenuto adeguato, incorrendo in difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
La C.T.U. ha confermato la diagnosi e ha giudicato il programma aziendale inefficace e insufficiente, indicando la necessità di un percorso ABA focalizzato per non meno di 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione e una ripartizione tra contesto domiciliare e scolastico. Il Collegio ha fatto proprie tali conclusioni, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la consulenza tecnica, in materie caratterizzate da poteri tecnico-discrezionali, non sostituisce la pubblica amministrazione ma ne controlla l’operato.
Quanto alle difese dell’azienda e della Regione, il Collegio ha escluso che le ore possano esserecomputate includendo l’apporto di familiari o dell’insegnante di sostegno: i genitori non possono essere obbligati a una formazione che potrebbero non essere in grado di conseguire, né l’A.S.L. ha provato che all’insegnante assegnato sia richiesta una specifica formazione in analisi applicata del comportamento. Sulla durata, in applicazione del principio rebus sic stantibus, il trattamento è stato fissato in 60 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità per l’A.S.L. di diverse determinazioni dopo il primo semestre, previa visita specialistica, somministrazione di test e specifica motivazione.
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Nota della Redazione
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