Daspo sportivo, nessuna comunicazione di avvio e periculum in re ipsa (TAR Lombardia n. 2386 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La misura del Daspo non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, perché la natura preventiva dell’istituto e le esigenze di celerità connesse al calendario delle manifestazioni sportive rendono il periculum in re ipsa. L’assenza di una comunicazione preventiva non lede il diritto di difesa quando il contraddittorio è comunque assicurato nel giudizio amministrativo. Il motivo che censura la mancata conoscenza degli atti diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se i documenti sono depositati in giudizio dall’amministrazione. La libertà di movimento dello spettatore non si estende, alla fine dell’incontro, al di fuori delle indicazioni degli organi di polizia. La scriminante della legittima difesa non opera quando la condotta integra una volontaria partecipazione a una rissa. La durata della misura è adeguata quando i fatti manifestino la massima gravità.

Il Fatto

Il ricorrente, indicato come esponente di spicco di una tifoseria organizzata, impugna il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive emesso dalla Questura della Provincia di Milano, notificato il 28.06.2022. La misura era stata adottata in relazione a un episodio avvenuto il 14.05.2022, quando i tifosi della formazione ospitata avevano forzato i cancelli e aggredito gli steward per venire in contatto con i sostenitori avversari.

Davanti al TAR Lombardia il ricorrente deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti, l’errata applicazione della disciplina speciale sulla libertà di circolazione all’interno dell’impianto e l’irragionevole durata quinquennale della misura. L’amministrazione resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo richiama l’orientamento espresso da TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1960 del 2024, secondo cui la misura non richiede la comunicazione di avvio: la natura preventiva del provvedimento e l’urgenza di porre rimedio al succedersi degli eventi sportivi calendari fanno sì che il periculum in re ipsa non tolleri dilazioni procedimentali.

Il Tribunale ricostruisce la ratio dell’istituto, nato per prevenire fenomeni di violenza in occasione di eventi sportivi che compromettono sicurezza e ordine pubblico e i diritti elementari dei cittadini estranei. Il fatto che si trattasse dell’ultima partita del campionato non giustifica una scansione procedimentale più lenta, trattandosi di strumento amministrativo di sicurezza pubblica.

Sul diritto di difesa, il motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente non aveva impugnato il diniego di accesso, tacito, e nelle more del giudizio l’Avvocatura dello Stato ha depositato gli atti del procedimento.

Quanto alla libertà di movimento all’interno dell’impianto, il Collegio osserva che i tifosi si muovono secondo le indicazioni degli organi preposti fino al completo deflusso e nelle immediate vicinanze, con esclusione di un diritto di circolare liberamente. La contestazione sull’assenza di violenza è smentita dai verbali, che fanno fede fino a querela di falso, e dalla stessa ammissione del ricorrente.

La legittima difesa non è ravvisabile: manca la prova che l’agente abbia consapevolmente travalicato i limiti delle proprie funzioni, e la condotta integra piuttosto una volontaria partecipazione a una rissa. La presenza del padre nel tafferuglio orienta il Collegio verso il rafforzamento del proposito, non verso l’autotutela. Sul piano della proporzionalità, il provvedimento è adeguatamente motivato, perché somma l’uso della violenza all’ingaggio con le forze dell’ordine, espressivo della massima gravità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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