Concessioni cimiteriali perpetue trasformabili in temporanee dal regolamento comunale (TAR Lombardia n. 2323 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione può modificare il contenuto delle concessioni cimiteriali e, in particolare, trasformare con regolamento generale le concessioni originariamente perpetue in concessioni temporanee. La natura demaniale delle aree cimiteriali e la regola generale della revocabilità delle concessioni impediscono di riconoscere alle concessioni perpetue una sorta di intangibilità ex lege. Il silenzio dell’art. 92 d.P.R. n. 285/1990 sulle concessioni perpetue non vale a escluderne la revocabilità, disciplinando la norma la sola revoca delle concessioni a tempo determinato. Il potere di trasformazione può essere esercitato anche mediante una regolamentazione generale astratta, non essendo necessaria la comunicazione personale al concessionario né la ricorrenza delle condizioni previste per la revoca delle concessioni ultranovantennale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione cimiteriale relativa a una cella del Cimitero Maggiore di Como, acquisita per successione mortis causa dai precedenti concessionari, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato il carattere perpetuo della concessione, considerandola scaduta per decorso del termine di cinquanta anni dalla modifica del regolamento di polizia mortuaria deliberata nel 1972, e ha imposto un onere di rinnovo. Il provvedimento richiamava l’Avviso pubblico di scadenza concessioni cimiteriali del 13.10.2023.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per erronea applicazione dell’art. 39 del regolamento comunale del 1972, la prevalenza degli artt. 70 e 76 del R.D. n. 1880/1942, la mancata comunicazione della trasformazione e l’assenza delle condizioni di cui all’art. 92 d.P.R. n. 285/1990. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato e la nullità sopravvenuta dell’atto di cessione del 1841 per contrarietà all’art. 823 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il ricorso è stato ritualmente notificato a un terzo quale cittadino potenzialmente portatore di interesse confliggente, con osservanza dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Ha poi respinto l’eccezione di nullità, qualificando l’atto del 1841 come concessione perpetua di uso (ius sepulchri) e non come alienazione di bene demaniale.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8197 del 1994, secondo cui lo ius sepulchri è diritto reale opponibile iure privatorum ma degrada a interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione quando esigenze di pubblico interesse impongono la revoca. Ha richiamato Cons. Stato n. 6643 del 2018 e n. 8248 del 2022, che configurano lo ius sepulchri come diritto affievolito, e Cons. Stato n. 2111 del 2024, che ammette la trasformazione delle concessioni perpetue in temporanee, anche mediante regolamentazione generale astratta.
Il Collegio ha escluso che l’art. 92 d.P.R. n. 285/1990 attribuisca alle concessioni perpetue un’intangibilità ex lege: la norma disciplina la sola revoca delle concessioni a tempo determinato e il silenzio del legislatore non assume valore esonerativo. La trasformabilità è confermata dall’art. 98 del medesimo d.P.R., che in caso di soppressione del cimitero riconosce ai titolari di concessioni perpetue un nuovo titolo di durata novantanovennale, secondo C.G.A.R.S. n. 762 del 2020.
Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto che l’art. 39 del regolamento del 1972, disponendo una durata di cinquanta anni per tutte le concessioni, e il successivo art. 48, prevedendo il rinnovo dopo la scadenza, presuppongano la natura temporanea anche dei titoli preesistenti. Le previsioni del regolamento del 2021 confermano la temporaneità delle concessioni. Le ragioni di interesse pubblico emergono dalle premesse della deliberazione del 1972, legate alla rotazione delle concessioni e all’esiguità dei sepolcri.
Il richiamo all’art. 92 d.P.R. n. 285/1990 è stato giudicato inconferente, riferendosi la norma alla revoca delle concessioni ultranovantennale e non alla modifica della durata di quelle perpetue. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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