Riesclusione illegittima per omessa verifica requisiti dell’offerente (TAR Campania n. 4902 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di immediata impugnazione della lex specialis sussiste solo per le clausole immediatamente escludenti, che precludono in radice la partecipazione alla gara, e non per quelle che attengono alla valutazione di conformità dei prodotti offerti. Il principio di equivalenza funzionale impone alla stazione appaltante di considerare equivalenti prodotti che, pur diversi dimensionalmente, assolvano le medesime funzioni richieste dalla legge di gara; la verifica di equivalenza si estende anche alle caratteristiche tecniche direttamente proporzionali, come il volume di aspirazione rispetto alle dimensioni della provetta. L’offerta priva di un requisito tecnico minimo previsto dall’allegato alla lex specialis determina l’obbligo di esclusione del concorrente e inficia l’aggiudicazione, ancorché la commissione non abbia rilevato la carenza.
Il Fatto
La società ricorrente, esclusa da una gara indetta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico, impugnava l’esclusione per la dichiarata difformità delle provette offerte (13×75) rispetto a quelle richieste dalla lex specialis (13×100), deducendo che le dimensioni non costituivano requisito minimo a pena di esclusione e invocando il principio di equivalenza. La stazione appaltante, dopo una prima rivalutazione in autotutela, confermava l’esclusione. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche l’aggiudicazione alla controinteressata, deducendo che i dispositivi da questa offerti non possedevano il requisito del controllo visivo di corretto accesso in vena e che l’anomalia dell’offerta non era stata verificata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione immediata della lex specialis, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’onere di immediata impugnazione opera solo per le clausole immediatamente escludenti, mentre nel caso di specie la ricorrente aveva regolarmente presentato la domanda di partecipazione e la lesione derivava dalle valutazioni della commissione e dalla conseguente esclusione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla cattiva applicazione del principio di equivalenza funzionale. Quanto alle dimensioni, il verificatore aveva accertato che la provetta offerta era equivalente a quella richiesta. Quanto al volume di aspirazione (4 ml, in luogo del range 4,8-8,4 ml), la Corte ha osservato che il verificatore si era limitato a constatare la non conformità al range, senza esprimersi in punto di equivalenza funzionale. Essendovi un rapporto proporzionale e diretto tra dimensioni e volume di aspirazione — come riconosciuto anche dal controinteressato — l’equivalenza funzionale accertata per le dimensioni si riflette sul correlativo volume.
Il Collegio ha accolto il secondo atto per motivi aggiunti, rilevando che gli aghi offerti dall’aggiudicataria non possedevano il requisito tecnico minimo del controllo visivo di corretto accesso in vena, come emergeva dal questionario tecnico e dalla relazione tecnica, nei quali non vi era conferma della presenza della camera di visualizzazione. Tale carenza, non rilevata dalla commissione, costituiva motivo di esclusione dell’operatore economico e vizio idoneo a inficiare l’aggiudicazione.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento dei provvedimenti di esclusione della ricorrente — riammessa alla gara — e di aggiudicazione alla controinteressata — che deve essere esclusa — oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto se stipulato. Il compenso del verificatore è stato posto a carico della stazione appaltante, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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