Graduatoria concorsuale, prova desunta dal rifiuto istruttorio della p.a. (TAR Lombardia n. 4035 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un ordine istruttorio non adempiuto dall’amministrazione, il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal comportamento della parte ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, ove non contraddetti da altri elementi degli atti di causa. L’esigenza di riservatezza sui titoli di riserva dichiarati dai candidati non giustifica l’omessa chiarificazione sulla posizione del concorrente pretermesso, perché chi partecipa a una selezione pubblica acconsente alla comparazione dei valori di ciascuno. Il rifiuto di collaborare con il giudice fonda quindi l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in graduatoria e l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse dedotto.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe AB25, indetto per la regione Lombardia. Conseguiva un punteggio complessivo di 205,75 punti, somma dei parziali della prova scritta, della prova orale e dei titoli culturali.
La candidata impugnava la graduatoria di merito e i decreti di approvazione e rettifica, rilevando di essere rimasta esclusa mentre vi figuravano candidati con punteggio inferiore e che il numero dei riservisti eccedeva il limite previsto dal bando e dalla legge. Chiedeva l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria e la condanna dell’amministrazione alla sua riformulazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il punteggio della ricorrente è pacifico, risultando dalla stessa relazione dell’amministrazione, e che nella graduatoria rettificata sono collocati candidati con punteggio inferiore. Dagli atti, tuttavia, non emerge la ragione dell’esclusione.
L’amministrazione, nella propria relazione, si è limitata ad affermare che le graduatorie sono redatte tenendo conto delle quote di riserva e dei titoli di riserva e precedenza, non visibili a tutela della privacy dei concorrenti. Tale giustificazione non ha consentito al giudice di ricostruire la motivazione del provvedimento. Il Ministero non ha dato seguito ai reiterati incombenti istruttori e non ha chiarito perché, con quel punteggio, la ricorrente non sia stata inserita.
Il Tribunale ha quindi applicato la regola di giudizio dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel processo. Ha dato continuità all’orientamento secondo cui, in presenza di un’istruttoria disposta e non adempiuta, il giudice può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, se ciò non contrasta con altri elementi degli atti.
La relazione ministeriale non ha indotto a diversa conclusione. Per orientamento costante, gli atti di una procedura selettiva, comprese le domande e i documenti dei candidati, non sono coperti da esigenza di riservatezza, perché chi prende parte alla selezione acconsente a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori costituisce l’essenza della valutazione. Né il Ministero ha dedotto le ragioni per cui non fosse possibile fornire chiarimenti senza compromettere la riservatezza.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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