Responsabilità contabile del dirigente per permessi edilizi illegittimi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 183 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa, non compie un sindacato di legittimità sull’atto, ma valuta la condotta del pubblico dipendente in relazione agli obblighi di servizio. Gli atti di programmazione urbanistica, per la loro natura generale e la loro valenza regolamentare, sono conoscibili dal giudice ai sensi dell’art. 13, legge n. 241/1990 e, se pubblicati sui siti istituzionali, ai sensi dell’art. 69, comma 4, cod. giust. cont., senza che ciò integri violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ.. Il rilascio di concessioni e permessi di costruire in palese contrasto con vincoli programmatori preesistenti integra colpa grave, che rasenta l’intenzionalità ove il dirigente non si attivi per rimuovere l’illegittimità.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha citato un dirigente comunale, capo del servizio urbanistica, per un danno erariale di euro 14.949,99. Gli si contestava di aver concesso suoli cimiteriali e rilasciato due permessi di costruire per altrettante cappelle funerarie in un’area destinata a viabilità.

Le concessioni e i permessi erano stati annullati dal giudice amministrativo, con sentenze confermate in appello, per contrasto con gli atti di programmazione esistenti. Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda, condannando il dirigente al pagamento di euro 10.000 e rigettando l’eccezione di prescrizione solo in parte. Il dirigente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di gravame deduceva la nullità della sentenza di prime cure, per avere il collegio integrato d’ufficio il compendio probatorio consultando l’archivio storico delle deliberazioni. La Sezione respinge la censura: la causa petendi era ben individuata nel danno indiretto subito dal Comune a seguito della soccombenza amministrativa.

La prospettazione dell’addebito recepisce i pronunciamenti del giudice amministrativo, che avevano accertato la palese illegittimità degli atti adottati dal dirigente. La Procura contabile ha assolto l’onere probatorio producendo le sentenze e i provvedimenti annullati; incombeva sul convenuto la prova contraria della liceità della propria condotta.

Nessuna violazione delle garanzie partecipative è configurabile: non risulta rilevata d’ufficio alcuna nuova questione, ma solo atti a valenza regolamentare e generale, conoscibili dal giudice. La legge n. 69/2009 attribuisce effetto di pubblicità legale alla pubblicazione sui siti informatici degli enti, e l’art. 69, comma 4, cod. giust. cont. consente l’acquisizione degli atti pubblicati. Il regime degli atti di programmazione urbanistica, ai sensi dell’art. 13, legge n. 241/1990, esclude gli obblighi di partecipazione procedimentale.

Nel merito, i motivi secondo e terzo sono infondati. Le deduzioni dell’appellante risultano smentite per tabulas dalle sentenze amministrative, che richiamano la delibera di Giunta riconoscitiva dell’illegittimità delle concessioni. Il contrasto tra i provvedimenti del dirigente e gli atti programmatori precludeva ogni edificazione nell’area. La colpa grave è di tutta evidenza, con l’ulteriore elemento della mancata attivazione a seguito dell’istanza di autotutela.

Gli ultimi motivi, relativi alla transazione e al concorso di più soggetti, sono parimenti respinti. L’accordo transattivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza né della consistenza del risarcimento, costituendo il frutto di una ponderata valutazione. Il primo giudice ha già tenuto conto del ruolo del responsabile del procedimento, riducendo l’addebito. Il ruolo preminente assunto dal dirigente esclude la partecipazione di ulteriori soggetti. Anche il potere riduttivo è correttamente escluso, considerata la gravità della condotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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