Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obblighi di correzione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 273 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sull’adeguatezza dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per gli enti di maggiori dimensioni, non esaurisce l’obbligo dell’ente in una mera trasmissione documentale. La Sezione regionale di controllo verifica se il sistema integrato dei controlli interni sia effettivamente funzionante e adeguato, non solo formalmente apprestato. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi devono concorrere alla legalità, all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa. Il campionamento meramente casuale e il ridotto numero di atti esaminati vanificano la funzione di guida e orientamento dell’ente. La parziale inadeguatezza del sistema, connotata da lacune strutturali e organizzative, giustifica l’invito al superamento delle criticità, restando ferma ogni ulteriore valutazione sanzionatoria ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali che il Sindaco del Comune di Partinico ha trasmesso in ordine al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 del TUEL. Il referto, redatto secondo le linee guida della Sezione delle autonomie e trasmesso alla competente Sezione di controllo, integra il quadro informativo per l’esame della regolarità e della legittimità delle gestioni finanziarie.

La vicenda si innesta su un precedente ciclo di controllo, definito con la deliberazione n. 217/2024/VSGC, con cui erano già state rilevate criticità per gli esercizi 2020 e 2021. La Sezione procede quindi a verificare se, nel biennio successivo, l’Ente abbia superato le debolezze a suo tempo segnalate.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto del Sindaco. Esso non è un adempimento fine a sé stesso, ma concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, facendo emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. Richiamando la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2019/INPR, il Collegio ribadisce che il sistema dei controlli interni è il necessario contrappeso dell’autonomia territoriale e presidio della sana gestione delle risorse pubbliche.

Sul piano del controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente ha esaminato nel 2023 solo 150 atti su 2486, pari al 6%, mentre per il 2022 non risulta alcun atto sottoposto a verifica. Il Collegio osserva che l’esiguità del campione e l’assenza di tempestiva analisi degli atti già efficaci rendono inadeguato lo strumento. Il controllo, infatti, non persegue solo la conformità a legge dei singoli atti, ma la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

Quanto al controllo di gestione, emerge l’assenza di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e la mancata elaborazione di indicatori. Tali carenze impediscono di valutare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, sicché la Sezione reputa il controllo solo parzialmente adeguato e invita l’Ente ad adottare gli strumenti mancanti.

Sul controllo sugli organismi partecipati, l’Ente non si è dotato di una specifica struttura ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, del TUEL, non ha approvato i budget delle società in house e non ha effettuato il monitoraggio sui contratti di servizio. Il Collegio richiama la necessità di definire gli indirizzi strategici degli organismi strumentali e di apprestare un sistema informativo idoneo. Parimenti lacunoso è il controllo sulla qualità dei servizi, non esteso agli organismi partecipati e privo di indicatori, pur a fronte dell’adozione della Carta dei servizi.

In esito complessivo, la Sezione definisce il sistema dei controlli interni disorganico e non adeguato, con ricadute sugli equilibri di bilancio per l’assenza di meccanismi di preventiva valutazione e autocorrezione. Accerta dunque la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità, con riserva di analisi dei successivi referti ai fini di quanto previsto dall’art. 148 del TUEL in tema di responsabilità sanzionatoria. Dispone la comunicazione della pronuncia al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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