No alla concausa senza gravosità dei fatti di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 140 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità richiede la prova di un rapporto di causalità o concasualità efficiente e determinante tra i fatti di servizio e la patologia, ai sensi dell’art. 64, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Le infermità a genesi endogeno-costituzionale possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio solo se il fatto di servizio ha rappresentato una concausa efficiente e determinante, tale da apportare un quid novi rispetto alle normali cause di insorgenza. L’onere di provare l’attitudine causale delle modalità di svolgimento del servizio grava sul ricorrente, secondo le regole di cui all’art. 2697 cod. civ., pur mitigate dal principio di prossimità della prova. La domanda di pensione privilegiata introdotta per la prima volta in corso di giudizio, senza richiesta di modifica delle conclusioni per gravi motivi, è inammissibile ai sensi dell’art. 164, primo comma, terzo periodo, c.g.c.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia di Stato, congedato dal servizio, aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie alla colonna vertebrale, quali artrosi lombosacrale, spondilodiscoartrosi cervicale e segni di scoliosi. La Commissione Medica Ospedaliera aveva accertato le infermità, ma il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio e il conseguente decreto ministeriale ne avevano negato la dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente aveva quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’annullamento del diniego, la declaratoria di dipendenza da causa di servizio delle patologie e, solo con successive note difensive, il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di VIII categoria.
La Motivazione della Corte
Il Giudice preliminarmente ha delimitato l’oggetto del giudizio, osservando che la giurisdizione della Corte dei conti investe il rapporto pensionistico in una cognizione piena sull’an e sul quantum, senza necessità di annullare gli atti amministrativi contestati. Ha quindi scrutinato l’eccezione di inammissibilità della domanda di pensione privilegiata, sollevata dalle Amministrazioni resistenti, accogliendola. La richiesta del trattamento di privilegio, formulata solo con le note difensive del 18 maggio 2026 e all’udienza di discussione, non integrava una mera precisazione della domanda originaria, bensì una riformulazione del petitum non autorizzata dal giudice ai sensi dell’art. 164, primo comma, c.g.c., mancando la prospettazione dei gravi motivi. Inoltre, il ricorrente non aveva presentato all’INPS alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata, poiché la diffida del 15 ottobre 2024 era qualificabile solo come istanza di riconoscimento della causa di servizio.
Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina di cui all’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, evidenziando che la sussistenza del nesso causale tra infermità e servizio è condizione fondamentale per l’accesso al trattamento privilegiato. Ha precisato che i fatti di servizio possono essere causa unica o concausa efficiente e determinante dell’infermità, anche in presenza di una predisposizione del dipendente alla patologia, a condizione che il servizio abbia svolto un ruolo quantitativamente e qualitativamente rilevante nel determinismo dell’evento. L’onere di provare gli elementi della causa di servizio grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
Il giudice ha condiviso le conclusioni del parere medico-legale del Collegio Medico Legale del Ministero della difesa, che aveva escluso ogni nesso causale tra le mansioni svolte e le patologie. Il CML aveva rilevato che l’attività del ricorrente, svolta prevalentemente in piedi e deambulando, non poteva considerarsi particolarmente gravosa per il rachide, e che un ruolo preponderante poteva avere svolto la gracile costituzione e la genesi genetico-costituzionale della scoliosi. La Corte ha ritenuto tali valutazioni fondate su attendibili elementi di fatto e su un adeguato supporto medico-scientifico, respingendo le censure del ricorrente circa la mancata considerazione dei microtraumi e delle posture incongrue.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile la domanda di pensione privilegiata e rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie, compensando integralmente le spese di lite in ragione della natura medico-legale dell’accertamento, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.