Divieto di assunzioni per mancato rendiconto e danno erariale parziale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 105 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di assunzione previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016, si applica a tutti gli enti territoriali, compresi i comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e costituisce misura temporanea con funzione sanzionatoria e sollecitatoria a presidio della tempestiva approvazione di bilanci e rendiconti. La sua efficacia comprime l’autonomia organizzativa dell’ente solo fino a quando perduri l’inadempimento: intervenuta, anche tardivamente, l’approvazione del rendiconto, le prerogative assunzionali si riespandono. Ne consegue che il danno erariale risarcibile va ridimensionato al solo periodo di operatività del divieto e può essere ulteriormente ridotto con il potere di riduzione dell’addebito. La violazione del divieto da parte del segretario comunale integra colpa grave, non essendo la norma caratterizzata da reale complessità interpretativa.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige ha convenuto in giudizio il segretario comunale di un ente locale, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale di euro 13.534,32, pari all’esborso sostenuto dal Comune per l’assunzione di un dipendente in violazione del divieto legale di assunzione accertato dalla locale Sezione regionale di controllo. Il divieto derivava dal mancato rispetto del termine per l’approvazione del rendiconto 2017, con applicazione dell’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016.

Il giudice di prime cure aveva assolto il convenuto, ravvisando l’insussistenza della colpa grave in ragione del tecnicismo della questione applicativa della norma ai comuni della provincia autonoma. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura regionale, mentre il convenuto ha spiegato appello incidentale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto ammesso l’appello incidentale del convenuto, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. n. 11799/2017): la parte vittoriosa in primo grado che intenda contestare un’eccezione ritenuta infondata in motivazione deve proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione.

Sul fondamento della norma, il Collegio ha ricostruito la triplice matrice teleologica dell’art. 9, comma 1-quinquies: finalità sanzionatoria, funzione sollecitatorio-dissuasiva e concorrente funzione inibitorio-cautelare. La misura trova fondamento nel coordinamento della finanza pubblica e nella tutela dell’equilibrio di bilancio, come affermato dalle Sezioni riunite in composizione speciale (sent. n. 111/2024) e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 272/2015, n. 184/2016).

Quanto all’ambito soggettivo, la norma si rivolge testualmente a tutti gli “enti territoriali”, ricomprendendo anche i comuni della Provincia di Trento. Il comma 1-sexies conferma l’applicabilità alla Regione e alle Province autonome. La legislazione provinciale ha recepito la disciplina del Tuel sui termini di approvazione del rendiconto, sicché il Comune era tenuto ad approvare il consuntivo 2017 entro il 30 aprile 2018.

Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto sussistente la colpa grave del segretario comunale: l’itinerario ermeneutico verso l’applicabilità della norma è lineare sul piano letterale, la disposizione era già nota alla giurisprudenza contabile e la Sezione di controllo trentina aveva diffidato gli enti locali. Il convenuto, soggetto dotato di competenze specialistiche, si è scostato dal modello dell’homo eiusdem professionis ac condicionis.

Sul primo motivo, la Corte ha qualificato la spesa sostenuta in violazione del divieto come danno erariale risarcibile, comprovato dal mandato di pagamento. Tuttavia, attesa la temporaneità del divieto, la sua efficacia non può estendersi oltre l’approvazione tardiva del rendiconto: intervenuta quest’ultima, le prerogative assunzionali si riespandono. Il danno è stato quindi rideterminato in euro 5.482,25, riferito al solo periodo di vigenza del divieto, e ulteriormente ridotto a euro 2.500,00 per effetto del potere di riduzione dell’addebito. Le spese processuali sono state compensate per il solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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