Insussistenza della qualifica di agente contabile del sindaco di società partecipata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 46 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione regionale preclude ogni ulteriore affermazione della loro legittimazione passiva nel giudizio di conto. Tale qualifica, in contrasto con i principi della legislazione statale in materia contabile, non può essere recuperata in via di fatto, poiché difetta il requisito del maneggio delle partecipazioni societarie, che spetta ai soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. Ne consegue che il giudizio sul conto giudiziale va dichiarato improcedibile, con obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto reso dal soggetto effettivamente legittimato.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata a carattere termale.

Il magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione, segnalando due ordini di irregolarità: l’assenza di una valida sottoscrizione digitale dell’atto di parifica del conto e la contestazione della stessa qualifica di agente contabile in capo al consegnatario, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, all’esito della stessa il pubblico ministero e il difensore dell’agente hanno concluso per la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione e rileva l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; e l’art. 618 del r.d. n. 827/1924 rende la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture un elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale del conto.

Sul secondo profilo, dagli accertamenti istruttori emerge che il consegnatario, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società partecipata, con conseguente applicazione dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte sottolinea il vizio sostanziale della norma regionale: essa attribuiva la qualità di agente contabile a soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, anzi strutturalmente impossibilitati ad averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. La legislazione statale individua invece l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto, richiamando l’art. 20, lettera c), gli artt. 29, 32 e 178 del r.d. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 137 c.g.c.

Caduta la copertura legislativa regionale, non può più affermarsi la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né questi può qualificarsi agente contabile di fatto, mancando appunto il maneggio delle partecipazioni. Il difetto di legittimazione passiva impone la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

La pronuncia non definisce tuttavia la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021. L’amministrazione regionale è pertanto tenuta a garantirne l’esatto adempimento secondo la disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e l’assenza di costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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