Cumulo gratuito rileva solo contribuzione AGO al 1995 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 101 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, introdotto dall’art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, è finalizzato al conseguimento del diritto a un’unica pensione e non incide sulla misura della stessa né sul sistema di calcolo. Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995, discrimine tra sistema retributivo e sistema misto, rileva esclusivamente la contribuzione maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima. La successiva estensione dell’istituto agli iscritti agli enti previdenziali privatizzati, operata dall’art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016, amplia la platea dei destinatari ma non deroga al regime del pro-quota di cui al comma 245, che preserva i sistemi di calcolo di ciascuna gestione. Ne consegue che periodi contributivi non coincidenti non possono essere valorizzati due volte per il computo del trattamento in gestioni diverse.
Il Fatto
Due ex dirigenti medici, iscritti in periodi diversi all’INPS e all’ENPAM, al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità contributiva complessiva superiore ai diciotto anni, ma distribuita tra le due gestioni in modo tale che presso l’assicurazione generale obbligatoria il requisito non risultava autonomamente raggiunto.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 35/2023, aveva accolto il loro ricorso e dichiarato il diritto alla riliquidazione delle pensioni con il sistema di calcolo retributivo per la quota a carico dell’INPS, sul presupposto che, in regime di cumulo gratuito, tutti i periodi assicurativi non coincidenti dovessero essere computati per la determinazione dell’anzianità rilevante. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che la quota a carico dell’Istituto non potesse che essere liquidata con il sistema misto.
La Motivazione della Corte
La questione attiene all’individuazione del sistema di calcolo, retributivo o misto, applicabile alla quota di pensione a carico dell’INPS quando l’assicurato abbia maturato periodi presso gestioni diverse. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge n. 232/2016, che riconosce ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, nonché agli enti previdenziali privatizzati, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il conseguimento di un’unica pensione.
Il comma 245 stabilisce che ciascuna gestione determini il trattamento pro-quota secondo le regole di calcolo del proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Il comma 246, nel prevedere che l’anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo tenga conto di tutti i periodi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, va letto in coordinamento con la legge n. 335/1995.
La Corte afferma che, per la determinazione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995, occorre considerare soltanto la contribuzione maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima. Non si ravvisa alcuna deroga espressa a tale normativa, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, modificabili solo con espresse disposizioni.
L’estensione del 2016 ha riguardato solo il comma 239, ampliando la platea dei destinatari del beneficio, senza intervenire sulle modalità di calcolo del trattamento. Deve quindi tenersi distinto il diritto a fruire del cumulo gratuito dall’applicazione del sistema di liquidazione, che segue l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. Diversamente opinando si giungerebbe a una non consentita doppia valorizzazione di periodi maturati in gestioni autonome e con discipline dissimili.
L’appello dell’INPS è pertanto accolto, in riforma della sentenza gravata, con liquidazione delle spese di difesa a carico degli appellati e nessun provvedimento sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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