Revoca dei benefici in appello impossibile senza impugnazione del P.M. (Cass. pen. Sez. III n. 2789 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, in sede di cognizione, non ha il potere di revocare la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa dal giudice di primo grado, quando la questione non sia stata specificamente devoluta dal Pubblico Ministero con l’impugnazione. L’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello un solo potere di concessione dei benefici, non anche un potere di revoca, costituendo norma di stretta interpretazione perché deroga all’effetto devolutivo. In presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado ma nota a quello di appello, non investito dell’impugnazione sul punto, la revoca del beneficio è legittima esclusivamente in sede esecutiva. In tema di reati tributari, invece, l’amministratore di diritto risponde del reato anche se mero prestanome, poiché l’accettazione della carica impone doveri di vigilanza e controllo.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 6 novembre 2023, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo l’8 ottobre 2022 nei confronti di due imputati, per reati tributari di cui agli art. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. Nei confronti di uno dei ricorrenti la Corte territoriale revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, concessi in primo grado.

Avverso la sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione entrambi gli imputati. Il primo articolava sei motivi, investendo la responsabilità, il trattamento sanzionatorio e la revoca dei benefici; il secondo censurava il giudizio di colpevolezza sotto il profilo del travisamento delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso del secondo imputato, dichiarandolo inammissibile perché manifestamente infondato. La conferma del giudizio di colpevolezza, fondata sulle risultanze della verifica fiscale della Guardia di Finanza, resiste alle censure: le fatture relative alle operazioni inesistenti risultano ricollegate a una società incapace di eseguire le prestazioni, per l’esiguo numero di dipendenti e l’incoerenza della documentazione. La Corte ribadisce che non è consentita in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità.

Passando al ricorso del primo imputato, i motivi sulla responsabilità sono trattati unitariamente e giudicati manifestamente infondati. Quanto al capo relativo alla società Ernest 3, la falsità delle fatture è desunta dalla genericità del loro oggetto e dalla sproporzione tra i dipendenti e i ricavi. Quanto all’altro capo, le società fornitrici risultano cartiere, con fatture emesse persino prima della loro costituzione.

La Corte richiama il principio per cui, in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli anche se mero prestanome di altri soggetti, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico o eventuale. I giudici di merito hanno accertato la piena consapevolezza del meccanismo illecito in capo al ricorrente.

Il trattamento sanzionatorio è immune da censure. La Corte territoriale ha valorizzato l’entità delle somme evase e l’inserimento dell’imputato nel sistema di frode fiscale, ridimensionando la rilevanza dell’adesione alla definizione agevolata in ragione della tardività e della lunghezza della rateizzazione.

È invece accolto il motivo sulla revoca dei benefici. La richiesta era intervenuta solo in udienza, nel giudizio di appello instaurato su iniziativa dei soli imputati condannati, senza impugnazione del Pubblico Ministero. Richiamando le Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, la Corte afferma che l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, attribuendo al giudice di appello solo un potere di concessione e non di revoca dei benefici. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale statuizione, che viene eliminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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