Diffamazione via social network e blog: esclusa l’operatività dell’art. 57 cod. pen. (Cass. pen. Sez. 5 n. 5912 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 57 cod. pen., che sanziona la responsabilità del direttore di giornale per i reati commessi con pubblicazioni sulla testata, non si applica alle diffusioni effettuate tramite blog o social network, non riconducibili alla nozione di testata giornalistica telematica. La responsabilità per il contenuto diffamatorio pubblicato su tali piattaforme ricade, pertanto, esclusivamente sull’autore dello scritto, la cui paternità può essere desunta da elementi indiziari quali la titolarità del sito, la riconducibilità del profilo social e la presenza di contenuti fotografici che lo ritraggono. In tema di diffamazione, la scriminante dell’esercizio del diritto di critica è esclusa quando le espressioni utilizzate, gravemente offensive dell’onore e del decoro, non rispettano i principi di verità e di continenza, risolvendosi in un attacco gratuito alla persona.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 26 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato un soggetto colpevole del reato di diffamazione commesso via internet ai danni di una persona offesa, costituitasi parte civile. All’imputato veniva contestato di aver pubblicato su un blog e sul proprio profilo Facebook un articolo dal contenuto gravemente offensivo, nel quale si adombrava la presunta disponibilità del danneggiato a distribuire favori in cambio di percentuali in denaro. La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di doglianza avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha innanzitutto scrutinato il motivo di ricorso concernente la dedotta violazione dell’art. 57 cod. pen., con il quale la difesa aveva sostenuto che la responsabilità per la pubblicazione diffamatoria avrebbe dovuto essere ascritta al direttore responsabile della testata. Sul punto, la Corte ha chiarito che l’ambito applicativo dell’art. 57 cod. pen. deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturali e finalistici, sono riconducibili alla nozione più estesa di “stampa”, coerente con il progresso tecnologico. Tuttavia, nel caso di specie, non emergeva alcun elemento idoneo a far ritenere che la pubblicazione diffamatoria, avvenuta anche sul social network Facebook, fosse stata effettuata su una testata giornalistica telematica funzionalmente assimilabile a quella tradizionale cartacea. Ne consegue l’esclusione, a priori, dell’operatività della norma incriminatrice invocata e della qualificazione della responsabilità del ricorrente quale direttore di quotidiano.
Quanto alla contestata attribuibilità dello scritto diffamatorio, la Corte ha rilevato come il ricorrente non si fosse confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto degli esiti delle indagini. Tali accertamenti avevano dimostrato la presenza dell’articolo non solo sul blog, ma anche sul profilo Facebook riconducibile all’imputato, sul quale erano presenti un collegamento ipertestuale al sito e le foto dell’imputato stesso. La convergenza e la contestualità delle due pubblicazioni, effettuate su pagine e siti non disconosciuti dall’imputato e formalmente a lui riconducibili, hanno consentito di ritenere definitivamente provata la paternità del contenuto diffamatorio.
In ordine alla dedotta scriminante dell’esercizio del diritto di critica, la Suprema Corte ha giudicato congrua la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente escluso l’applicabilità della causa di giustificazione. Le espressioni utilizzate, gravemente offensive dell’onore e del decoro della persona offesa, non rispettavano i principi di verità e di continenza, risolvendosi in un attacco gratuito alla figura politica del danneggiato. Il contenuto dell’articolo, concepito come un pretesto per delegittimare la persona presa di mira senza alcun riferimento ad un episodio realmente verificatosi, è stato pertanto ritenuto oggettivamente offensivo e gravemente lesivo della reputazione personale e professionale della vittima. Le critiche formulate in ricorso, del tutto generiche, non hanno scalfito le argomentazioni, coerenti e puntuali, della Corte territoriale.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.