Inammissibile il ricorso tardivo avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello (Cass. pen. Sez. V n. 8046 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. fissa in quindici giorni il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio. A norma dell’art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., tale termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, emessa ai sensi dell’art. 591, commi 2 e 3, cod. proc. pen., deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito, trattandosi di provvedimento adottato in camera di consiglio. Il ricorso depositato oltre tale termine è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 30 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Messina lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 217, comma 1, nn. 3) e 4), e 224, nn. 1) e 2), legge fallimentare. La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla mancata allegazione all’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, a mente dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. all’epoca vigente.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 591 cod. proc. pen., sul rilievo che nel corso del giudizio di primo grado egli aveva già eletto domicilio presso il difensore e che tale elezione era stata espressamente indicata nell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso è stato proposto tardivamente. Il giudice di legittimità ha richiamato il disposto dell’art. 591, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’impugnazione dichiara con ordinanza l’inammissibilità e l’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione. Ha poi richiamato l’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che fissa in quindici giorni il termine per impugnare i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.
Quanto alla decorrenza, la Corte ha applicato l’art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che ancora il termine alla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in camera di consiglio. Nel caso esaminato, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è stata pronunciata in camera di consiglio il 30 maggio 2024 ed è stata notificata al difensore di fiducia il 31 maggio 2024.
Da tale notificazione è derivato il decorso del termine di quindici giorni, scaduto il 15 giugno 2024. Il ricorso è stato invece depositato nella Cancelleria della Corte d’appello di Messina il 4 luglio 2024, come attestato dal timbro apposto sull’atto e dall’annotazione in calce all’ordinanza impugnata. Il deposito è dunque avvenuto oltre la scadenza.
La Corte non ha esaminato il merito del motivo, assorbito dalla rilevata inammissibilità per tardività. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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