Responsabilità del conducente per la caduta del pedone senza investimento (Cass. pen. Sez. IV n. 2993 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conducente di un veicolo risponde del reato di omicidio stradale anche quando non vi sia stato alcun contatto materiale con il pedone, ove la caduta di quest’ultimo sia causata dall’allarme e dalla perdita di equilibrio conseguenti al sopraggiungere del mezzo e al suo arresto a ridosso della persona. Integra la colpa la tardiva e inadeguata ispezione della strada da percorrere, in violazione dell’obbligo di attenzione di cui all’art. 191 d.lgs. n. 285/1992. Il vizio di contraddittorietà della motivazione non può essere ravvisato nel contrasto tra il giudizio del giudice di primo grado e quello del giudice di appello, ma solo nella contraddizione interna al percorso giustificativo della decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con la sentenza del 29.02.2024, ha riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Genova del 2 marzo 2023, dichiarando la conducente colpevole del reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen. per aver cagionato la morte di un’anziana pedone.
Secondo la ricostruzione condivisa, la pedone attraversava fuori dalle strisce pedonali; l’autovettura, dopo essersi fermata allo stop, si immetteva a bassissima velocità nella via. La conducente si avvedeva del pedone e arrestava il veicolo all’altezza della mezzeria. L’anziana, avvedutasi a sua volta, perdeva l’equilibrio in avanti, si appoggiava al cofano e, nel tentativo di tornare indietro, cadeva all’indietro battendo la testa sulla strada. La difesa ricorre per vizio di motivazione, travisamento della prova e carenza motivazionale sulla causalità della colpa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, incentrati sul travisamento della prova e sulla contraddittorietà della motivazione, dichiarandoli infondati. La Corte di appello, pur condividendo la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di primo grado, è pervenuta a soluzione difforme sulla base dei medesimi elementi istruttori.
I giudici di legittimità precisano che la contraddittorietà della motivazione ricorre solo quando la contraddizione è interna al percorso giustificativo della decisione, non quando si ponga a raffronto il provvedimento con i dati istruttori. A maggior ragione è improprio il richiamo a tale vizio in presenza di un contrasto tra il ragionamento del giudice di primo grado e quello di appello. La Corte richiama Sez. V n. 19318 del 2021.
La Corte territoriale non ha travisato la prova: muovendo dagli stessi elementi, ha confutato il ragionamento del primo giudice, che aveva valutato le due condotte come indipendenti. Ha invece ritenuto che la caduta e il decesso siano stati conseguenza immediata e diretta della condotta dell’imputata. La perdita di equilibrio del pedone è derivata dall’improvviso e tardivo arresto del veicolo a ridosso della persona. La serie di movimenti dell’anziana, in brevissima continuità cronologica, non costituisce causa autonoma e indipendente.
Quanto al contatto, la Corte d’appello ha fondato il giudizio sull’assenza di urto tra mezzo e pedone, reputando irrilevante la circostanza del contatto fisico. Il conducente risponde del proprio comportamento colposo anche quando il pedone non sia stato direttamente investito, se la caduta è causata dall’allarme generato dal sopraggiungere del veicolo che si arresta a ridosso.
Il terzo motivo, sulla causalità della colpa, è inammissibile per difetto di confronto con la motivazione. I giudici di appello hanno individuato la regola cautelare violata nell’obbligo di attenzione del conducente, di cui all’art. 191 d.lgs. n. 285/1992, che impone di ispezionare la strada mantenendo costante controllo del veicolo, prevedendo anche le imprudenze altrui. Richiamano Sez. IV n. 27404 del 2018. L’evento è stato ricondotto a colpa della conducente per non aver mantenuto il controllo della strada nella manovra di immissione e per la brusca frenata. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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