Illecito traffico rifiuti non escluso da attività autorizzata (Cass. pen. Sez. 3 n. 7635 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’“allestimento di mezzi e attività continuativamente organizzate”, previsto per la configurabilità del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è integrato da una struttura organizzativa, anche di tipo imprenditoriale, idonea e adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso, ancorché non destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite. La natura lecita e preesistente dell’attività d’impresa non esclude la sussistenza del requisito organizzativo. In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità è limitato alla verifica della violazione di specifiche norme di legge o della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di rivalutare il compendio indiziario. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca censure non devolute al tribunale del riesame o che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza del G.I.P. con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di tre indagati, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati, attraverso le proprie società operanti nel settore della gestione di rifiuti metallici, avrebbero instaurato un rapporto stabile con un soggetto privo di autorizzazioni, ricevendo ingenti quantitativi di materiale non tracciato e privo di formulari.
Avverso l’ordinanza del riesame, gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la natura meramente commerciale dei rapporti intrattenuti, la configurabilità del solo concorso di persone nel reato e non del vincolo associativo, e la corretta qualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all’art. 256 d. Igs. 152/2006, difettando l’“allestimento di mezzi” poiché le aziende erano già operanti e autorizzate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo la motivazione dell’ordinanza impugnata ampia, coerente e priva di vizi logici manifesti. Con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., la Corte ha respinto la tesi difensiva che escludeva il requisito organizzativo in ragione della preesistenza di un’attività imprenditoriale autorizzata. Ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui tale requisito è integrato da una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale idonea a realizzare l’obiettivo criminoso, anche se non destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la sussistenza del requisito dell’ingente quantità di rifiuti, parametrato non al fatturato complessivo delle società, ma alla mole assoluta del materiale movimentato.
In relazione al reato associativo, la Corte ha condiviso l’apparato argomentativo del Tribunale che aveva individuato gli elementi caratterizzanti l’associazione per delinquere nella stabilità del vincolo, nella indeterminatezza del programma criminoso e nell’esistenza di una struttura organizzativa minima ma adeguata, deducendone la non sovrapponibilità con le strutture aziendali utilizzate per le singole condotte di traffico. Ha precisato che la realizzazione di una sola tipologia di delitti non contrasta con il carattere indeterminato del programma criminoso.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato che le censure difensive non si confrontavano con la motivazione del provvedimento, che aveva valorizzato la gravità dei fatti e l’attualità delle esigenze cautelari, evidenziando una “prassi consolidata” di violazione delle normative di settore. Ha dichiarato inammissibili le doglianze relative a circostanze non devolute al tribunale del riesame, in forza del principio per cui il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze per provocare risposte adeguate dal giudice del riesame.
La Corte ha infine giudicato privi del requisito della decisività gli argomenti concernenti l’irrilevanza dell’informazione interdittiva antimafia, fondata su una sentenza di assoluzione per “fatti analoghi” non irrevocabile e non spiegata nella sua incidenza sull’impianto argomentativo contestato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.